Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 29 luglio 2009


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ALLEGATO

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (S. 1724 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del decreto legge n. 78 del 2009 recante provvedimenti anticrisi S. 1724, già approvato dalla Camera;
considerato il parere reso in data 14 luglio alle Commissioni riunite V e VI della Camera;
valutate le modifiche apportate al testo originario del decreto-legge nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;
considerato che il nuovo testo dell'articolo 4, comma 1, prevede l'intesa con le regioni e le province autonome interessate solo per l' individuazione degli interventi relativi alla produzione dell'energia da realizzare con capitale privato, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, essendo stato eliminato il riferimento all'intesa anche per l'individuazione degli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia;
esaminata in particolare la nuova disposizione di cui all'articolo 9 -bis sul patto di stabilità interno degli enti locali, nella parte relativa alla costituzione di un fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale della consistenza minima di 300 milioni di euro annui da istituire nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato dai risparmi conseguenti la rideterminazione dell'ammontare dei proventi spettanti a Regioni e Province autonome, compresi quelli derivanti dalle compartecipazioni ai tributi erariali;
evidenziato al riguardo che:
le risorse in tal modo recuperate e assegnate al citato fondo saranno poi ripartite tra le regioni secondo i criteri stabiliti in sede di Conferenza Stato-Regioni entro 30 giorni dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui vengono definiti i criteri della rideterminazione delle risorse ed attuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
la norma introduce la nuova disciplina in funzione di anticipazione dell'attuazione delle misure connesse alla realizzazione di un sistema di federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e allo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali fondamentali su tutto il territorio nazionale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
considerato che andrebbe verificata la coerenza della costituzione del citato fondo settoriale a destinazione vincolata con i principi dettati dalla legge 42/2009 e con il disegno generale avviato dalla legge stessa basato sull'autonomia di entrata e di spesa di ciascun ente, nonché sulla copertura delle spese per il finanziamento delle funzioni considerate essenziali attraverso il gettito di entrate tributarie secondo aliquote fissate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno in una singola regione;
apprezzate le modifiche introdotte all'articolo 4, comma 3, sul coinvolgimento


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degli enti locali nella procedura di adozione degli atti e dei provvedimenti da parte del commissario straordinario nominato per la realizzazione degli interventi relativi alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, da realizzare con capitale privato, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, nel rispetto del principio di leale collaborazione più volte richiamato dalla Corte costituzionale;
considerato che all'articolo 22, comma 2, relativo all'istituzione di un fondo destinato ad interventi relativi al settore sanitario, è stata demandata ad un'intesa da stipularsi in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione, a valere sulle risorse del citato fondo, degli importi, in misura non inferiore a 50 milioni di euro, da destinare a programmi dedicati alle cure palliative, incluse quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti, da intendersi ricompresi nell'ambito della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;
apprezzate altresì le modifiche all'articolo 22, comma 3, laddove è previsto che la determinazione della quota che le Regioni a statuto speciale e le province autonome riversano in entrata al bilancio dello Stato, sia definita in sede di stipula del Patto per la salute anziché in sede di riparto del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, come previsto dalla formulazione originaria della disposizione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 4, comma 1, si ripristini il testo originario del decreto-legge che prevedeva l'intesa con le regioni e le province autonome interessate non solo per l'individuazione degli interventi relativi alla produzione dell'energia, ma anche per l'individuazione degli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia da realizzare con capitale privato, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico;
e con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 9-bis, si valuti l'opportunità di verificare la effettiva coerenza della disposizione di cui al comma 5 - relativa alla costituzione di un fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale alimentato dai risparmi conseguenti la rideterminazione dell'ammontare dei proventi spettanti a Regioni e Province autonome, compresi quelli derivanti dalle compartecipazioni ai tributi erariali - con i principi dettati dalla legge 42/2009 e con il disegno generale avviato dalla legge stessa basato sull'autonomia di entrata e di spesa di ciascun ente, nonché sulla copertura delle spese per il finanziamento delle funzioni considerate essenziali attraverso il gettito di entrate tributarie secondo aliquote fissate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno in una singola regione.
2) al medesimo articolo 9-bis, in merito alla disciplina vigente del patto di stabilità interno per gli enti locali, si valuti l'opportunità di rafforzare le misure a favore dei comuni virtuosi.