Commissione parlamentare per le questioni regionali - Marted́ 15 settembre 2009


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ALLEGATO 1

DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009 (S. 1749 Governo).

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di competenza, il testo del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009;
considerati i pareri già espressi alle competenti Commissioni di Camera e Senato sulle diverse formulazioni del decreto-legge n. 78 del 2009;
considerato che le novelle introdotte dal decreto-legge in esame incidono su materie di competenza esclusiva dello Stato («sistema tributario e contabile»; «giustizia amministrativa»), ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, nonché sulla materia di competenza concorrente Stato-Regioni «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 117 della Costituzione;
rilevato che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto ammissibile l'intervento dello Stato con una normativa di dettaglio nella materia della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia sulla base del principio di sussidiarietà;
considerato che il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge n. 78 del 2009 nella versione modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge in esame mantiene inalterata la previsione dell'intesa con le regioni e le province autonome interessate solo per l'individuazione degli interventi relativi alla produzione dell'energia, e non per l'individuazione degli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia da realizzare con capitale privato, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), si modifichi il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 prevedendo, altresì, l'intesa con le regioni e le province autonome interessate anche per l'individuazione degli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia da realizzare con capitale privato, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e non solo per l'individuazione degli interventi relativi alla produzione dell'energia.


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ALLEGATO 2

DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009 (S. 1749 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di competenza, il testo del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009;
considerati i pareri già espressi alle competenti Commissioni di Camera e Senato sulle diverse formulazioni del decreto-legge n. 78 del 2009;
considerato che le novelle introdotte dal decreto-legge in esame incidono su materie di competenza esclusiva dello Stato («sistema tributario e contabile»; «giustizia amministrativa»), ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, nonché sulla materia di competenza concorrente Stato-Regioni «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 117 della Costituzione;
rilevato che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto ammissibile l'intervento dello Stato con una normativa di dettaglio nella materia della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia sulla base del principio di sussidiarietà;
considerato che il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge n. 78 del 2009 nella versione modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge in esame mantiene inalterata la previsione dell'intesa con le regioni e le province autonome interessate solo per l'individuazione degli interventi relativi alla produzione dell'energia, e non per l'individuazione degli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia da realizzare con capitale privato, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), si modifichi il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 prevedendo, altresì, l'intesa con le regioni e le province autonome interessate anche per l'individuazione degli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia da realizzare con capitale privato, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e non solo per l'individuazione degli interventi relativi alla produzione dell'energia;
e con la seguente osservazione:
all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere anche l'intesa con gli enti locali sia per l'individuazione degli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia sia per l'individuazione degli interventi relativi alla produzione dell'energia.