Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 21 aprile 2010


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ALLEGATO 1

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori (C. 3350 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, in corso di esame presso le commissioni VI e X della Camera, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori;
considerato il comma 3 dell'articolo 2, che prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, vengano adottate disposizioni attuative della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, anche per definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi;
rilevate le previsioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 3, che stabiliscono, rispettivamente, che con decreto interministeriale siano definiti criteri e modalità di ripartizione e destinazione delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa rimaste disponibili in bilancio relativamente al 2010 e che sia istituito il Fondo per le infrastrutture portuali, destinato al finanziamento delle opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale; preso atto, ai sensi dell'articolo 5, delle disposizioni volte ad ampliare le tipologie di interventi rientranti nell'attività edilizia libera;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) sia precisata, all'articolo 2, comma 3, la portata delle norme che rinviano ad un decreto ministeriale l'introduzione di disposizioni destinate a definire i principi fondamentali della materia, nonché gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni;
2) sia previsto, all'articolo 4, comma 7, il coinvolgimento degli enti locali interessati nel procedimento di revoca e di riallocazione del finanziamento statale previsto per l'opera «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma»;
3) sia altresì previsto, all'articolo 5 in materia di semplificazione delle procedure relative agli interventi edilizi ivi richiamati, che sono fatte salve le più restrittive disposizioni previste dalle leggi regionali.


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ALLEGATO 2

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito (Nuovo Testo C. 2424).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2424, in corso di esame presso la XI Commissione della Camera, recante «Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito»;
considerato che il provvedimento contempla una serie di interventi per il sostegno dei lavoratori che, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d'impresa, trasformando la spesa destinata agli ammortizzatori sociali in opportunità per avviare nuove micro-imprese;
rilevato che il provvedimento è finalizzato ad agevolare soluzioni alternative al probabile mancato ricollocamento sul mercato dei lavoratori interessati dai trattamenti di sostegno al reddito;
considerato che il contenuto della proposta di legge afferisce alle materie «ordinamento civile» e «previdenza sociale», rimesse alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed o) della Costituzione, nonché alla materia «tutela e sicurezza del lavoro», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attribuita alla potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sia previsto il pieno coinvolgimento degli enti territoriali negli interventi per il sostegno dei lavoratori che, fruendo di trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d'impresa.