Commissione parlamentare per le questioni regionali - Marted́ 11 maggio 2010


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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. (C. 3209-bis Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge C. 3209-bis Governo, in corso di esame presso la I Commissione della Camera, recante disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione;
valutato che, con riferimento ai diversi aspetti del provvedimento, assumono rilievo materie quali l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, l'ordine pubblico e sicurezza, lo stato civile e anagrafi, l'ordinamento civile e penale, la previdenza sociale e la tutela dell'ambiente, riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;
evidenziato che le previsioni di cui agli articoli 2, 5, 9 e 24 del provvedimento attengono a profili di competenza regionale, prefigurando meccanismi di raccordo tra i diversi livelli di governo statale e regionale;
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PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 2

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori (S. 2165 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, approvato dalla Camera e in corso di esame presso le commissioni 6a e 10a del Senato, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti caroselli e cartiere, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori, su cui la Commissione ha reso parere alle commissioni riunite VI e X il 21 aprile 2010;
considerato il comma 3 dell'articolo 2, che prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, vengano adottate disposizioni attuative della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, anche per definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi; preso atto, ai sensi dell'articolo 5, delle disposizioni volte ad ampliare le tipologie di interventi rientranti nell'attività edilizia libera;
evidenziate le ulteriori modifiche apportate al testo;
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PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) sia precisata, all'articolo 2, comma 3, la portata delle norme che rinviano ad un decreto ministeriale l'introduzione di disposizioni destinate a definire i principi fondamentali della materia, nonché gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni;
2) sia previsto, all'articolo 4, comma 7, il coinvolgimento degli enti locali interessati nel procedimento di revoca e di riallocazione del finanziamento statale previsto per l'opera «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma»;
3) sia altresì previsto, all'articolo 5 in materia di semplificazione delle procedure relative agli interventi edilizi ivi richiamati, che sono fatte salve le più restrittive disposizioni previste dalle leggi regionali.


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ALLEGATO 3

DL 64/10: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali (S. 2150 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, in corso di esame presso la 7a Commissione del Senato, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali;
considerato che le norme del testo attengono ad ambiti materiali di competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «tutela dei beni culturali», richiamati all'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed s), della Costituzione; rilevato altresì che lo specifico ambito della valorizzazione dei beni culturali e dell'organizzazione delle attività culturali inerisce a profili di competenza concorrente Stato-Regioni;
valutato che sugli schemi di regolamento adottati dal Governo per la revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281;
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PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 1 si preveda, attraverso lo strumento dell'intesa, un accordo tra Stato e Regioni al fine di regolare le procedure e le modalità d'intervento sull'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche.


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ALLEGATO 4

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia (nuovo testo unificato C. 60 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 60 e abb., in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante la disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia;
considerato che il testo in esame reca norme in materia di professioni, afferenti alla competenza concorrente Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché in materia di «tutela della concorrenza», attribuita dall'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera e), alla esclusiva competenza statale;
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PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) sia precisato che le disposizioni recate dal testo in esame debbano far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione, prevedendosi in particolare forme di concertazione e intesa con le autonomie regionali in ordine all'attuazione del provvedimento medesimo;
2) sia semplificata la disciplina di cui all'articolo 8 in relazione ai profili della organizzazione dei corsi di apprendimento e dei programmi di studio ivi contemplati, in conformità all'articolo 117 della Costituzione che riserva alla legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie a legislazione concorrente.