Commissione parlamentare per le questioni regionali - Marted́ 20 luglio 2010


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ALLEGATO

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia (S. 2266 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, in corso di esame presso la 10a Commissione del Senato, recante misure urgenti in materia di energia;
considerato che il provvedimento in esame reca norme riconducibili alla «distribuzione nazionale dell'energia» che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, rientrano in ambiti di competenza legislativa concorrente;
preso atto dei motivi di urgenza del testo in esame e tenuto conto della sentenza 17 giugno 2010, n. 215, della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi da 1 a 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che la nomina dei commissari straordinari di cui all'articolo 1 del testo in esame può avvenire in casi di urgenza, rimanendo altrimenti ferma in capo alle regioni la relativa competenza;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'intesa con le regioni e le province autonome interessate in ordine alla realizzazione degli interventi richiamati al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, come modificato dall'articolo 1 del testo in esame, nonché in relazione alle attività compiute dal commissario straordinario del Governo ai sensi del comma 4 della medesima disposizione;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2011 il termine previsto dall'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, concernente «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99;
d) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di escludere le regioni a statuto speciale dall'applicazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia».