Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 26 gennaio 2011


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ALLEGATO 1

DL 225/10: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (S. 2518 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, in corso di esame presso le commissioni riunite 1a e 5a del Senato;
considerato che il testo in esame si colloca nel quadro di una serie di provvedimenti di portata generale che il Governo in più occasioni ha adottato per attivare specifiche proroghe afferenti a distinti settori, talune oggetto di precedenti proroghe disposte con decretazione d'urgenza;
rilevato che l'articolato interviene su una pluralità di materie e di settori in prevalenza riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e valutate le norme recanti proroghe di termini in alcuni ambiti attribuiti alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valutino le commissioni di merito l'opportunità di prevedere una più puntuale ed adeguata disciplina del Patto di stabilità per le regioni e gli enti locali;
b) valutino, inoltre, le commissioni di merito l'opportunità di prevedere adeguate forme di concertazione tra lo Stato e gli enti locali in relazione alla disciplina della riprogrammazione delle risorse del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013; al passaggio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali dalle sopprimende Autorità d'ambito territoriale ai nuovi soggetti individuati dalle regioni; alla disciplina transitoria relativa allo svolgimento in determinate forme, da parte dei medici dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, dell'attività libero-professionale intramuraria.


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ALLEGATO 2

Disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuori strada (S. 1070).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge S. 1070, in corso di esame presso la 8 Commissione del Senato, recante la disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuori strada;
considerato che il provvedimento in oggetto contempla previsioni che incidono su profili di competenza concorrente Stato-regioni;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sia precisato che le previsioni in materia di circolazione su strade a fondo naturale e fuori strada ed i relativi limiti e deroghe ai medesimi, nonché le disposizioni inerenti alle gare e manifestazioni su strade a fondo naturale o aree private, siano applicabili nei casi in cui non sussista un'apposita normativa regionale che regola la materia e siano fatte salve norme e discipline anche parziali emanate sulla predetta materia da regioni e da enti locali;

e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento di regioni e province, per quanto di rispettiva competenza, in ordine alla predisposizioni di piani provinciali per i percorsi di salvaguardia ambientale.


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ALLEGATO 3

Riforma della legislazione in materia portuale (Testo unificato S. 143 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato del disegno di legge S. 143 e abb., in corso di esame presso la 8a Commissione del Senato, recante «Riforma della legislazione in materia portuale»;
considerato che la materia dei porti è assegnata dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni, mentre in ordine ai profili della sicurezza marittima, essa è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del comma 2, lettera h), del medesimo articolo 117;
rilevato quanto prescritto dall'articolo 2, che ridefinisce la classificazione dei porti dettando i principi fondamentali per l'esercizio della funzione legislativa delle regioni relativamente ai porti di loro competenza;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che siano salvaguardati i profili di competenza regionale mediante il ricorso all'intesa in relazione all'esercizio di funzioni che non siano strettamente connesse ad ambiti di sicurezza della navigazione, sicurezza portuale, sicurezza del trasporto marittimo e gestione delle emergenze;
b) valuti la Commissione di merito, all'articolo 3, comma 4, l'opportunità di precisare che l'attività del comitato portuale ivi previsto assume carattere preparatorio in ordine ai contenuti del Piano Regolatore Portuale, in quanto la relativa approvazione è di competenza della Regione, ai sensi del comma 12 della medesima disposizione.


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ALLEGATO 4

Commercializzazione del metano per autotrazione (Testo unificato C. 2172 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2172 e abb., recante la disciplina della commercializzazione del metano per autotrazione, in corso di esame presso la X Commissione della Camera;
valutato che la normativa oggetto del testo in esame appare riconducibile, in ordine alle finalità perseguite, alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» riservata, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, alla competenza legislativa dello Stato;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sia stabilito che i decreti ministeriali di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 siano emanati nel rispetto dell'autonomia di regioni ed enti locali;

e con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che l'attuazione delle disposizioni del provvedimento che afferiscono a profili di competenza regionale sia definita d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del testo in esame;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che sia salvaguardata la piena competenza regionale in relazione alla adozione dei piani regionali di sviluppo della rete degli impianti di distribuzione.