Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 8 febbraio 2012


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ALLEGATO 1

Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede di siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (C. 4805).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo della proposta di legge C. 4805, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante «Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede di siti dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006"»;
considerato che il contenuto del provvedimento appare ascrivibile alla materia dell'ordinamento sportivo, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione annovera fra le materie di legislazione concorrente e preso atto che con sentenza n. 424 del 2004 la Corte costituzionale, evidenziando che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientra nella materia dell'ordinamento sportivo, ha sancito che lo Stato deve limitarsi alla determinazione dei principi fondamentali, spettando alle regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una diversa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che i profili afferenti alla programmazione, organizzazione e valorizzazione dei siti dei Giochi olimpici invernali siano riservati alla competenza regionale e degli enti locali interessati.


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ALLEGATO 2

DL 216/11: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (S. 3124 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, in corso di esame presso le commissioni 1a e 5a del Senato, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, su cui la Commissione ha espresso parere alle commissioni riunite I e V della Camera in data 18 gennaio 2012;
rilevato che l'articolato interviene su una pluralità di materie e di settori in prevalenza riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e valutate le norme recanti proroghe di termini in alcuni ambiti attribuiti alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sia previsto un più ampio e tempestivo coinvolgimento delle regioni e del sistema delle autonomie locali nei settori e nelle politiche di competenza regionale quali la pesca, la sanità, gli ambiti territoriali ottimali di gestione dei servizi, la gestione dei rifiuti e i trasporti;

e con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un'ampia concertazione tra lo Stato e gli enti locali in relazione alla disciplina del servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 11, comma 4, nonché in relazione alle previsioni relative alla progressiva entrata in operatività del SISTRI di cui all'articolo 13, comma 3;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 5 dell'articolo 15, relativo alla proroga del termine in materia di contributi a favore dell'Agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali.


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ALLEGATO 3

DL 1/12: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (S. 3110 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, in corso di esame presso la 10a Commissione del Senato, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;
considerato che il decreto-legge in oggetto reca norme afferenti alla competenza legislativa statale, volte prioritariamente alla tutela della concorrenza ed all'attuazione di discipline poste dall'Unione europea;
rilevato che il provvedimento contempla altresì previsioni che incidono sulla competenza regionale in ordine alle misure riconducibili alle professioni, al sostegno all'innovazione per i settori produttivi, alla distribuzione nazionale dell'energia;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) sia previsto, all'articolo 11, che l'attuazione delle previsioni relative alla distribuzione territoriale delle farmacie sia definita attraverso specifici accordi con le regioni;
2) sia stabilito, all'articolo 25, comma 2, che le modalità attraverso cui le aziende speciali sono assoggettate al patto di stabilità interno siano definite d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali;

e con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, comma 3, che i regolamenti del Governo volti ad individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso delle amministrazioni, nonché a disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, siano adottati previo parere della Conferenza unificata;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire, all'articolo 4, comma 1, che la procedura ivi prevista, volta ad attivare il potere sostitutivo statale nei confronti degli enti tenuti a rimuovere i limiti alla concorrenza, sia attuata garantendo il pieno coinvolgimento delle regioni interessate;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che l'attuazione delle previsioni di cui agli articoli 9 e 12, relativi, rispettivamente, alle professioni regolamentate ed all'incremento del numero dei notai, sia definita mediante accordi e intese con il sistema delle autonomie regionali e nel rispetto delle previsioni statutarie delle regioni e province autonome;
d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la portata delle previsioni di cui all'articolo 17 e di prevedere la salvaguardia dei diritti acquisiti dai gestori degli impianti in ordine alla liberalizzazione della distribuzione dei carburanti;


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e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il piano strategico delle infrastrutture sia definito d'intesa con la Conferenza unificata;
f) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 35, la possibilità di conservare, per gli enti locali, il sistema di tesoreria mista in luogo della prevista tesoreria unica, che comporterebbe una riduzione delle risorse degli enti locali, nonché la possibilità di adottare provvedimenti che consentano anche il pagamento dei crediti vantati dalle imprese per la fornitura di beni e servizi agli enti locali e territoriali;
g) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una rimodulazione della disciplina del patto di stabilità interno affinché sia consentito agli enti locali di destinare risorse agli investimenti senza incorrere nelle penalizzazioni poste a salvaguardia dei rigidi vincoli del predetto patto di stabilità interno.