Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 22 febbraio 2012


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ALLEGATO 1

Norme di acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole (Testo unificato C. 4117 e C. 2135).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 4117 e C. 2135, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante «Norme di acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole»;
considerato che l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e formazione professionale, è riconducibile alla competenza concorrente Stato-regioni, in conformità dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, mentre le norme generali in materia di istruzione sono riservate alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;
evidenziato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2009, nel precisare la portata degli ambiti riconducibili al concetto di «norme generali sull'istruzione», ha statuito che vi rientrano la definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime; la previsione generale del contenuto dei programmi delle varie fasi e dei vari cicli del sistema e del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la «quota nazionale»;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, anche in un diverso provvedimento che regoli più compiutamente la materia, che siano riconosciute, nel sistema educativo e di istruzione, le diverse realtà regionali affinché i cittadini possano apprendere e conoscere le specificità storiche e culturali delle medesime.


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ALLEGATO 2

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche (Nuovo testo unificato C. 3681 e C. 4296).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 3681 e abb., in corso di esame presso la IX Commissione della Camera, recante la legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche;
considerato che la disciplina oggetto del provvedimento detta principi generali nell'ambito delle materie porti e aeroporti civili, e grandi reti di trasporto, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni;
rilevato che la localizzazione delle piattaforme e degli interporti afferisce altresì alla materia governo del territorio, attribuita anch'essa alla competenza legislativa concorrente;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sia precisato, agli articoli 7 e 8, relativi, rispettivamente, alla gestione di rifiuti e trasporto e stoccaggio delle merci pericolose ed alla disciplina urbanistica, che sono fatte salve le competenze delle Regioni e degli enti locali.


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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica (Nuovo testo unificato C. 746 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo unificato del disegno di legge C. 746 e abb, in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante «Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica»;
considerato che la disciplina oggetto del provvedimento attiene a profili riconducibili alla competenza legislativa concorrente connessa al profilo della «tutela della salute», ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione; evidenziato altresì che rileva la materia «ordinamento civile», riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione;
rilevato che l'articolo 7 del provvedimento prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per l'attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito, all'articolo 3, l'opportunità di precisare che la manifestazione del consenso ivi prevista debba avvenire mediante testamento redatto secondo le forme previste dalla legge;
b) valuti la Commissione di merito, all'articolo 5, l'opportunità di stabilire che la restituzione della salma debba avvenire entro un congruo termine stabilito dal donatore e dalla famiglia.