Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 18 aprile 2012


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ALLEGATO 1

Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede di siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (S. 3179, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge S. 3179, in corso di esame presso la 7a Commissione del Senato, approvato dalla Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alla VII Commissione della Camera in data 8 febbraio 2012, recante «Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede di siti dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006"»;
considerato che il contenuto del provvedimento appare ascrivibile alla materia dell'ordinamento sportivo, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione annovera fra le materie di legislazione concorrente e preso atto che con sentenza n. 424 del 2004 la Corte costituzionale, evidenziando che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientra nella materia dell'ordinamento sportivo, ha sancito che lo Stato deve limitarsi alla determinazione dei principi fondamentali, spettando alle regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una diversa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che i profili afferenti alla programmazione, organizzazione e valorizzazione dei siti dei Giochi olimpici invernali siano riservati alla competenza regionale e degli enti locali interessati.


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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (S. 3249 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge S. 3249 Governo, in corso di esame presso la 11a Commissione del Senato, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;
valutato il contenuto del provvedimento, con cui si intende perseguire l'obiettivo di favorire la realizzazione di un mercato del lavoro dinamico e flessibile, volto a contribuire alla crescita economica ed alla creazione di occupazione;
considerato che il provvedimento contempla disposizioni in materia di rapporto di lavoro e di disciplina processuale, riconducibili alla potestà legislativa dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali) e lettera l) (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale) della Costituzione, e precisato che la giurisprudenza costituzionale riconduce all'ambito di competenza «ordinamento civile» il fondamento della potestà legislativa statale con riguardo ai profili strettamente inerenti alla disciplina del rapporto di lavoro;
rilevato quanto statuito in materia dalla Corte costituzionale, con le sentenze nn. 95 e 189 del 2007, con cui si enuncia che il rapporto di impiego alle dipendenze di regioni ed enti locali è soggetto a specifici limiti che garantiscono l'uniformità di tale tipologia di rapporti, quali i principi fissati dalla legge statale ispirati all'esigenza di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati che, come tali, si impongono anche alle regioni, comprese quelle a statuto speciale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sia prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata in ordine alla definizione delle modalità applicative della disciplina di cui al Capo VI del disegno di legge in materia di servizi per l'impiego;
e con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un pieno coinvolgimento delle autonomie regionali nell'attuazione del disegno di legge in materia di ammortizzatori sociali, incentivi e politiche di sostegno al lavoro, nonché in materia di apprendistato ed in relazione al sistema permanente di monitoraggio e valutazione del lavoro;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che i profili in materia di incentivi all'occupazione, di attuazione del diritto al lavoro dei disabili, servizi per l'impiego, tirocini formativi e di orientamento e apprendimento permanente possano essere integrati da ulteriori specifiche previsioni recate dalla competente legislazione regionale.