Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 6 giugno 2012

TESTO AGGIORNATO AL 14 GIUGNO 2012


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ALLEGATO 1

DL 59/12: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile (C. 5203 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2012, n. 59, in corso di esame presso le commissioni riunite I e VIII della Camera, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile;
rilevato che il provvedimento inerisce alla materia della protezione civile, assegnata alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e considerato che il testo prevede l'acquisizione dell'intesa con le regioni territorialmente interessate per la deliberazione e la revoca dello stato di emergenza in conformità a quanto disposto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
evidenziate, altresì, le materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» e «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», attribuite, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed s) della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) valutino le commissioni di merito l'opportunità di non sottoporre al patto di stabilità le spese per interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico e ricostruzione delle zone danneggiate dalle medesime;
2) valutino le commissioni di merito l'opportunità di rafforzare il ruolo delle regioni, attribuendo loro il compito di organizzare ed attuare le attività di protezione civile, prevedendo altresì che, ferme restando le attribuzioni di legge degli organi dello Stato e dei Sindaci, i presidenti delle Giunte regionali assumano il ruolo di Autorità di protezione civile per il territorio di competenza, prevedendo a tal fine un'apposita modifica dell'articolo 12 della legge n. 225 del 1992;

e con le seguenti osservazioni:
a) valutino le commissioni di merito l'opportunità di prevedere la definizione di specifici criteri per la scelta delle priorità d'intervento nelle situazioni di rischio idrogeologico, al fine di assegnare le risorse in base a parametri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle esigenze avanzate dagli enti locali e dalle regioni;
b) valutino le commissioni di merito l'opportunità di semplificare le vigenti procedure di controllo attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 59 del 2012;
c) valutino le commissioni di merito l'opportunità di prevedere che le risorse residue in contabilità speciale vengano trasferite direttamente all'autorità subentrante e non siano soggette al patto di


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stabilità e siano anzitutto destinate al pagamento degli interventi emergenziali effettuati e non ancora liquidati;
d) valutino le commissioni di merito l'opportunità di evitare, in previsione delle modifiche ordinamentali concernenti le province, la sovrapposizione di competenze tra le prefetture e le province stesse, attraverso una specifica modifica dell'articolo 14 della legge n. 225 del 1992.


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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (C. 5118 Governo e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5118 Governo, di ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, in corso di esame presso la III Commissione della Camera;
considerato che gli obiettivi perseguiti dalla Carta europea, che attengono alla protezione e valorizzazione delle lingue regionali e minoritarie storicamente radicate, quale esigenza di mantenere e sviluppare le tradizioni ed il patrimonio culturale dell'Europa, sono attuati impegnando le Parti contraenti ad attivare misure tese ad una ampia diffusione delle lingue regionali o minoritarie nell'ambito della vita privata e pubblica, nell'insegnamento, nella giustizia, nell'attività della pubblica amministrazione;
considerato che l'oggetto del provvedimento, la ratifica ed esecuzione della menzionata Carta europea, rientra nell'ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e preso atto che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali tra Stato e regioni»;
evidenziata l'esigenza che in sede di applicazione della Carta europea si tenga conto dei profili di competenza regionale, ai sensi del Titolo V, parte seconda della Costituzione, in ordine alle previsioni della Carta medesima;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sia previsto che le regioni interessate dalla presenza di lingue regionali o minoritarie richiamate dalla Carta recepiscano nei rispettivi statuti la normativa recata dal disegno di legge in esame.


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ALLEGATO 3

Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole (emendamenti al testo unificato C. 4117 e C. 2135).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminati, per i profili di propria competenza, gli identici emendamenti Zeller 1.1 e Carra 1.2, approvati in linea di principio dalla VII Commissione della Camera nell'ambito dell'esame in sede legislativa del testo unificato delle proposte di legge C.4117 e C.2135, recante «Norme di acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole»;
preso atto che gli identici emendamenti in esame riconoscono il ruolo e la specifica competenza di regioni e province autonome nell'attuazione delle previsioni del provvedimento;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 4

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese (Testo unificato C. 3970 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 3970 e abb., in corso di esame presso la X Commissione della Camera, recante disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese;
considerato che il provvedimento, intervenendo sulla disciplina civilistica relativa ai termini di pagamento e alle conseguenze dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, afferisce alla materia «ordinamento civile», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; preso atto, altresì, della finalità di porre un rimedio ai ritardi nei pagamenti, che ostacolano la competitività del sistema produttivo nazionale, che riconduce il provvedimento alla materia tutela della concorrenza, parimenti riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 3, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico, recante le disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni in materia di certificazione del credito e rilascio del certificato, sia adottato previa intesa con la Conferenza unificata;
b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di ridurre i centottanta giorni previsti per l'adozione del regolamento in cui al comma 8 dell'articolo 3 e di prevedere che le Camere di commercio, d'intesa con le regioni, possano disciplinare l'emanazione dei certificati ivi richiamati in caso di mancata attuazione del richiamato articolo 3.


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ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare (Testo unificato C. 2024 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato del disegno di legge C. 22024 ed abb., in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare»;
considerato che il provvedimento in esame prevede misure di assistenza in favore dei disabili gravi privi del sostegno familiare, mediante l'istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero e prescrivendo altresì la definizione di livelli essenziali di assistenza sociale in favore dei soggetti indicati;
evidenziato che il testo appare riconducibile, per i richiamati profili, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), nonché alla competenza legislativa delle regioni per quanto afferisce alla materia disciplinata;
rilevato che, ai sensi degli articoli 4, 5 e 7, in conformità al principio di «leale collaborazione», è contemplata la previa intesa in sede di Conferenza unificata nell'attuazione delle previsioni in materia, rispettivamente, di funzionamento e ripartizione del Fondo, di definizione delle prestazioni assistenziali e di campagne di informazione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.