Commissione parlamentare per le questioni regionali - Marted́ 9 ottobre 2012


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ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000 (C. 5465 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 5465, in corso di esame presso la III Commissione della Camera, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi nell'ambito dei Trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000»;
considerato che la Convenzione è finalizzata a perseguire la salvaguardia a lungo termine dell'ecosistema naturale delle Alpi ed il loro sviluppo sostenibile, nonché la tutela degli interessi economici delle popolazioni ivi residenti, sancendo i principi cui dovrà conformarsi la cooperazione transfrontaliera tra i Paesi dell'Arco alpino;
considerato che l'oggetto del provvedimento rientra nell'ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 2

DL 158/12: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (C. 5440 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 158 del 2012, in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute;
considerato che il testo in esame, che disciplina molteplici ambiti rientranti nel settore sanitario, afferisce alla tutela della salute, oggetto di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione;
rilevato che appaiono, tuttavia, coinvolti anche profili relativi alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni; dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, nonché dell'ordine pubblico e della sicurezza, riferibili alla competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere m), g) ed h);
preso atto del ruolo e delle funzioni riconosciute alle Regioni in ordine alle previsioni di cui agli articoli da 1 a 6 del capo I del provvedimento, in materia di razionalizzazione dell'attività assistenziale e sanitaria,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
siano previste modalità di più ampia concertazione e intesa con le autonomie regionali in ordine al riordino dell'assistenza territoriale, nonché all'attuazione delle previsioni in materia di misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica, di monitoraggio dei prontuari terapeutici ospedalieri e di medicinali omeopatici;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che, nel quadro dell'attuazione della normativa in materia di spending review, siano stabilite adeguate sanzioni per le regioni che non rispettano i limiti di spesa fissati nel settore sanitario.


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ALLEGATO 3

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (S. 2156-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge S. 2156-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera, in corso di esame presso le commissioni riunite 1a e 2a del Senato, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, su cui la Commissione ha espresso parere alle commissione riunite I e II della Camera in data 23 maggio 2012;
valutato che, con riferimento ai diversi aspetti del provvedimento, assumono rilievo materie quali ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, organi dello Stato e relative leggi elettorali, riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione;
evidenziata l'esigenza di assicurare la conformità alle competenze regionali fissate dal Titolo V della Costituzione delle previsioni di cui all'articolo 15, secondo cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti locali, sono tenute all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 del testo in esame,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sia previsto che le regioni concorrano con l'organizzazione degli uffici dell'avvocatura, istituendo presso i medesimi il referente istituzionale di coordinamento, ad adottare strategie ed interventi volti a prevenire e a reprimere condotte illecite di corruzione e di illegalità con specifico riferimento alle nuove fattispecie delittuose introdotte dall'articolo 19 del testo, che novella l'articolo 19-ter del codice penale;
e con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il sistema delle autonomie sia tenuto a vigilare e a definire accordi di indirizzo in sede di Conferenza Stato-Regioni e di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sulle cause ostative alle candidature nelle elezioni, ai sensi dell'articolo 24 del testo, che modifica gli articoli 58 e 59 del TUEL n. 267 del 2000.


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ALLEGATO 4

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali (Emendamenti al testo unificato S. 2997 e S. 2794).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminati, per i profili di propria competenza gli emendamenti dei relatori 1.300, 1.301, 1.302, 1.303, 1.304, 1.305, 1.307, 1.308, 1.309, 1.310, 1.311, 1.312 e 1.313; Bevilacqua 1.200, 1.206 e 1.207; Bornacin 1.201 e 1.203; Vittoria Franco 1.202 e 1.204; Soliani 1.205; Barelli 1.306 e 1.314; Firrarello 1.208 e 1.209, approvati dalla 7a Commissione del Senato nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 2997 ed abb., recante «Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali», su cui la Commissione ha espresso parere in data 7 marzo 2012;
preso atto che è stata accolta la condizione apposta dalla Commissione al menzionato parere del 7 marzo 2012, volta a prevedere che i decreti ministeriali che definiscono requisiti e modalità per acquisire le qualifiche di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali siano adottati d'intesa con la Conferenza unificata,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.