Commissione parlamentare per le questioni regionali - Marted́ 13 novembre 2012


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ALLEGATO 1

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. (Nuovo testo C. 3303).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 3303, in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati;
valutato l'impianto del testo in esame che, nel prescrivere disposizioni a garanzia delle donne e a tutela del loro diritto a garantire il segreto del parto, valorizza il ruolo delle regioni, in una materia che appare riconducibile all'ambito della «tutela della salute», oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, prescrivendo altresì che gli interventi di informazione, consulenza e le prestazioni socio-assistenziali di regioni e province autonome costituiscono livello essenziale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. (Nuovo testo C. 3858 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996;
evidenziato che l'oggetto del provvedimento rientra nell'ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che l'articolo 6 assegna ai servizi sociali degli enti locali il compito di assistere il nucleo familiare dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 3

Riforma della legislazione in materia portuale. (C. 5453, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il progetto di legge C. 5453, approvato dal Senato, in corso di esame presso la IX Commissione della Camera, recante «Riforma della legislazione in materia portuale», su cui la Commissione ha espresso parere alla 8a Commissione del Senato in data 26 gennaio 2011;
considerato che le materie «porti e aeroporti civili» e «grandi reti di trasporto e di navigazione» sono assegnate dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni, mentre in ordine ai profili della sicurezza marittima, essa è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del comma 2, lettera h), del medesimo articolo 117;
considerate le previsioni di cui agli articoli 7, 8 e 12, volte a rafforzare il ruolo delle regioni in ordine all'individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorità portuale; alla nomina del presidente dell'autorità portuale; alla costituzione di «sistemi logistico portuali» finalizzati al coordinamento delle attività di più porti appartenenti ad un medesimo bacino geografico;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 3, comma 4, sia precisato che l'attività del comitato portuale ivi previsto assume carattere preparatorio in ordine ai contenuti del Piano Regolatore Portuale, in quanto la relativa approvazione è di competenza della Regione, ai sensi del comma 12 della medesima disposizione;
2) sia coordinato, all'articolo 6, il nuovo articolo 5-ter della legge n. 84 del 1994, che consente all'autorità portuale di rilasciare atti di concessione dei beni demaniali di durata fino ad un massimo di sessanta anni nel caso in cui il piano regolatore portuale preveda la destinazione di parte delle aree del demanio marittimo portuale ad uso generale, con l'articolo 3, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 70 del 2011, secondo cui al procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per le strutture portuali si applichino i criteri e le modalità di affidamento appositamente definiti nell'ambito dell'intesa Stato regioni per il rilascio delle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreative;

e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che siano salvaguardati i profili di competenza regionale mediante il ricorso all'intesa in relazione all'esercizio di tutte le funzioni che non siano strettamente connesse ad ambiti di sicurezza della navigazione, sicurezza portuale, sicurezza del trasporto marittimo e gestione delle emergenze.