Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 28 novembre 2012


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ALLEGATO 1

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri (Nuovo testo C. 5397).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 5397, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante «Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri»;
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ascrive la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre il terzo comma della medesima disposizione della Costituzione, riconosce la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente; evidenziato inoltre che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, devolve alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni,
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PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 2

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia (C. 5569 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 5569, in corso di esame presso la IV Commissione della Camera, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia;
considerato che il testo in esame, recante disposizioni relative al complessivo riordino dello strumento militare con implicazioni sulla dotazione strumentale e su quella organica del personale militare e civile preposto al medesimo settore, si colloca nel quadro della previsione di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, che delinea una potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di difesa e Forze armate;
rilevate le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera b) n. 5, ai sensi del quale la razionalizzazione della struttura organizzativa del Servizio sanitario militare prevede l'apertura delle strutture ai cittadini sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate, con possibilità di esercizio dell'attività intra-muraria,
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PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 3

Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani e norme sulle funzioni fondamentali dei comuni in materia di rifiuti (Nuovo testo C. 4661).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 4661, recante «Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani e norme sulle funzioni fondamentali dei comuni in materia di rifiuti», in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera;
considerato che il provvedimento afferisce alla materia ambientale, che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione assegna alla competenza esclusiva dello Stato, ed evidenziato che il «governo del territorio» è riconducibile alla competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
preso atto che il testo in esame sembra dare attuazione al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale della Campania 28 marzo 2007, n. 4, secondo cui spetta ai comuni campani l'esercizio delle funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti nei rispettivi territori e considerato che il TAR di Salerno ha rimesso la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 1-3, del decreto-legge n. 195 del 2009, nel presupposto «che il trasferimento delle competenze relative alle attività del ciclo dei rifiuti dai comuni alle province, anche per la gestione della TARSU e della TIA, violerebbe gli articoli 11, 114, 117 e 118 della Costituzione»,
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PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 4

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (Nuovo testo C. 4573).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 4573, recante «Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche», in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera;
considerato che il provvedimento afferisce alle materie di competenza concorrente «tutela della salute» e «governo del territorio», nella quale la giurisprudenza costituzionale fa rientrare le disposizioni in tema di urbanistica ed edilizia, nonché alla materia dei «servizi sociali», di competenza residuale regionale,
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PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione, l'espressione di un parere della Conferenza Stato-regioni per la nomina dei membri della commissione di cui all'articolo 1, comma 3.


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ALLEGATO 5

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani;
considerato che la disciplina oggetto del provvedimento contempla aspetti riconducibili alla competenza legislativa regionale; preso atto che la medesima disciplina appare connessa al profilo della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione;
rilevato, altresì, che il provvedimento afferisce anche a profili connessi alla materia istruzione che, per quanto riguarda le norme generali, è affidata alla competenza esclusiva dello Stato, mentre per quanto riguarda le restanti norme è assegnata dall'articolo 117, terzo comma, alla competenza concorrente tra Stato e regioni;
evidenziate le previsioni volte a coinvolgere il complessivo sistema delle autonomie territoriali nell'attuazione del provvedimento e considerata la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 8, secondo cui le disposizioni del testo sono applicabili nella regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
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PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 1, siano riservate alla competente legislazione regionale le previsioni afferenti alla realizzazione delle iniziative di promozione per la conoscenza dell'ecosistema boschivo e la definizione delle modalità di realizzazione della messa a dimora in aree pubbliche di piantine di specie autoctone.


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ALLEGATO 6

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi (C. 5584, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del progetto di legge C. 5584, in corso di esame presso la X Commissione della Camera, recante nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi;
valutato che la disciplina oggetto del testo appare riconducibile alle materie «tutela della concorrenza», «ordinamento civile e penale», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed l), della Costituzione,
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PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 7

Disposizioni in materia di agricoltura sociale (Testo unificato C. 3905 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3905 ed abb., in corso di esame presso la XIII Commissione della Camera, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale;
rilevato che il provvedimento appare riconducibile alle materie agricoltura e servizi sociali, che rientrano nella competenza legislativa residuale delle regioni e preso atto che l'articolo 1, nella definizione delle finalità, richiama il rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che rimette alla competenza esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
evidenziato, in ordine ai profili di competenza statale, che l'articolo 4, recante disposizioni in materia di organizzazioni di produttori, appare riconducibile alle materie tutela delle concorrenza e ordinamento civile; l'articolo 5, comma 2, sul regime giuridico dei locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale, è riconducibile alla materia ordinamento civile; l'articolo 6, comma 4, sulla destinazione dei beni immobili confiscati in base alla legislazione antimafia, è ascrivibile anch'esso alla materia ordinamento civile;
considerato, in merito all'istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale di cui all'articolo 7, che il coinvolgimento delle regioni è assicurato attraverso l'intesa con la Conferenza Stato-regioni ai fini del decreto ministeriale istitutivo dell'osservatorio nonché attraverso la nomina da parte della Conferenza Stato-regioni di due rappresentanti delle regioni e delle province autonome,
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PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dall'articolato debbano far salvi i compiti di programmazione, indirizzo e regolamentazione ascrivibili a competenze regionali.


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ALLEGATO 8

DL 174/12: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (S. 3570 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 ottobre 2012, n. 174, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012», approvato dalla Camera e in corso di esame presso le commissioni riunite 1a e 5a del Senato, su cui la Commissione ha espresso parere contrario alle commissioni riunite I e V della Camera in data 24 ottobre 2012;
considerate apprezzabili, all'articolo 2, le misure tese a determinare una riduzione dei costi della politica nelle regioni, in ordine alle quali si ravvisa l'opportunità di un rafforzamento della leale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali in merito al contenimento delle spese in analogia a quanto già attuato dal Parlamento;
rilevata l'esigenza di richiamare, all'articolo 11, comma 2 anche la provincia di Cremona i cui comuni sono già contemplati dal provvedimento in esame;
apprezzate le modifiche apportate al testo nel corso dell'esame presso la Camera, che hanno pienamente recepito i rilievi critici avanzati dalla Commissione nel menzionato parere contrario del 24 ottobre 2012, con particolare riferimento alle previsioni di cui agli articoli 1 e 3, in materia, rispettivamente, di controlli della Corte dei conti sugli atti delle regioni, dei gruppi consiliari e delle assemblee regionali e di enti locali;
evidenziate, in particolare, al comma 2 dell'articolo 1, le modifiche apportate al testo volte a sopprimere il controllo preventivo di legittimità su atti delle regioni, previsto nel testo originario del decreto-legge, e rilevato che l'intervento della Corte dei conti riveste natura successiva rispetto all'efficacia dell'atto e si realizza attraverso la trasmissione ai Consigli regionali di una relazione delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti;
rilevate le modifiche apportate alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, ai sensi del quale il controllo sullo stato di attuazione di indirizzi ed obiettivi gestionali e sulla qualità dei servizi erogati, il controllo strategico nonché i controlli sulle società partecipate è stato limitato ai soli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti,
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PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 9

DL 187/12: Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale (S. 3556 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, in corso di esame presso la 8a Commissione del Senato, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale;
considerato che il provvedimento in esame reca norme riconducibili alla «grandi reti di trasporto e di navigazione» che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, rientrano in ambiti di competenza legislativa concorrente, nonché norme in materia di finanziamento al trasporto pubblico locale;
preso atto dei motivi di urgenza del testo in esame, volto a garantire la verifica, a salvaguardia della finanza pubblica, della sostenibilità del piano economico-finanziario del collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e Continente, nonché ad evitare l'interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale e ferroviari regionali, assicurando, per l'esercizio 2012, l'immediato trasferimento alle Regioni delle risorse allo scopo destinate,
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PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le risorse impegnate dal testo in esame non compromettano la realizzazione di altri interventi di carattere strategico.


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ALLEGATO 10

DL 188/12: Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane (S. 3558 Governo).

PARERE PRESENTATO DAL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 dicembre 2012, n. 188, in corso di esame presso la 1a Commissione del Senato, recante disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane;
considerati necessari gli obiettivi perseguiti dal provvedimento, volti a superare condizioni di criticità nel complessivo assetto organizzativo dei diversi livelli di governo del territorio e nelle modalità di allocazione delle risorse pubbliche, sia pure nel rispetto delle competenze costituzionalmente fissate dal Titolo V della Costituzione a salvaguardia delle autonomie regionali;
rilevata l'esigenza di contemplare più incisive modalità di concertazione e interazione con le autonomie territoriali in relazione all'esigenza di una graduale attuazione degli interventi di riordino delle province, affinché siano modulati e definiti sulla base delle effettive stime del quadro generale dei risparmi di spesa e dell'incremento dell'efficienza complessiva del sistema istituzionale incentrato sugli enti-locali;
considerata l'opportunità di valutare la compatibilità delle norme volte al riordino delle province rispetto alle previsioni del Titolo V della Costituzione e richiamata l'esigenza di incentivare i processi di aggregazione municipale e potenziare la gestione associata obbligatoria di servizi sul territorio,
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PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) ai fini dell'attuazione del provvedimento, sia prevista una congrua verifica preliminare sull'esatta portata e sulla relativa quantificazione dei risparmi di spesa effettivamente conseguiti dall'applicazione delle norme recate dal decreto-legge;
2) sia stabilito che gli obiettivi perseguiti dal provvedimento siano attuati con il pieno coinvolgimento delle regioni e sia altresì salvaguardata la competenza regionale a definire indirizzi e parametri sull'organizzazione dei compiti e delle funzioni, di pertinenza regionale, trasferite dalle province agli enti locali;
3) sia precisato che le previsioni sul riordino delle province siano adottate in conformità agli Statuti speciali e relative norme di attuazione, al dettato costituzionale ed alla legge delega sul federalismo fiscale e dei decreti legislativi di attuazione della medesima.
4) sia stabilito che le previsioni recate dal testo non alterino le relazioni intercorrenti tra gli organi della provincia, presidente, consiglio e giunta, e che non si proceda alla soppressione di alcuno dei medesimi organi;
5) siano previste apposite norme in materia di mobilità del personale degli enti locali interessati al riordino delle


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province, tra cui l'obbligo di concertazione con i rappresentanti del personale e delle autonomie territoriali;
6) al comma 1 dell'articolo 3, in ordine ai nuovi criteri di individuazione dei capoluoghi di provincia, sia precisato che rimane fermo il principio fissato dal comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo cui, in esito al riordino delle province, assume il ruolo di comune capoluogo delle singole province il comune già capoluogo di provincia con maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i comuni già capoluogo di ciascuna provincia oggetto di riordino;
7) all'articolo 4, sia precisato che le regioni possono delegare funzioni non solo ai comuni ma anche alle nuove province e che rimangano in capo alle province le funzioni delegate dalle regioni;
8) siano adeguatamente riformulate le norme su Roma Capitale, al fine di evitare l'eventuale compresenza di un sindaco metropolitano e di un sindaco della città di Roma.


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ALLEGATO 11

DL 188/12: Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane (S. 3558 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, in corso di esame presso la 1a Commissione del Senato, recante disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane;
considerati necessari gli obiettivi perseguiti dal provvedimento, volti a superare condizioni di criticità nel complessivo assetto organizzativo dei diversi livelli di governo del territorio e nelle modalità di allocazione delle risorse pubbliche, sia pure nel rispetto delle competenze costituzionalmente fissate dal Titolo V della Costituzione a salvaguardia delle autonomie regionali;
rilevata l'esigenza di contemplare più incisive modalità di concertazione e interazione con le autonomie territoriali in relazione all'esigenza di una graduale attuazione degli interventi di riordino delle province;
considerata l'opportunità di valutare la compatibilità delle norme volte al riordino delle province rispetto alle previsioni del Titolo V della Costituzione e richiamata l'esigenza di incentivare i processi di aggregazione municipale e potenziare la gestione associata obbligatoria di servizi sul territorio;
rilevata l'opportunità che, ai fini dell'attuazione del provvedimento, sia prevista una congrua verifica sull'esatta portata e sulla relativa quantificazione dei risparmi di spesa effettivamente conseguiti dall'applicazione delle norme recate dal decreto-legge,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) sia stabilito che gli obiettivi perseguiti dal provvedimento siano attuati con il pieno coinvolgimento delle regioni e sia altresì salvaguardata la competenza regionale a definire indirizzi e parametri sull'organizzazione dei compiti e delle funzioni, di pertinenza regionale, trasferite dalle province agli enti locali;
2) sia precisato che le previsioni sul riordino delle province siano adottate in conformità agli Statuti speciali e relative norme di attuazione, al dettato costituzionale ed alla legge delega sul federalismo fiscale e dei decreti legislativi di attuazione della medesima.
3) sia stabilito che le previsioni recate dal testo non alterino le relazioni intercorrenti tra gli organi della provincia, presidente, consiglio e giunta, e che non si proceda alla soppressione di alcuno dei medesimi organi fino alle elezioni dei nuovi organi;
4) siano previste apposite norme in materia di mobilità del personale degli enti locali interessati al riordino delle province, tra cui l'obbligo di concertazione con i rappresentanti del personale e delle autonomie territoriali;


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5) al comma 1 dell'articolo 3, in ordine ai nuovi criteri di individuazione dei capoluoghi di provincia, sia precisato che rimane fermo il principio fissato dal comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo cui, in esito al riordino delle province, assume il ruolo di comune capoluogo delle singole province il comune già capoluogo di provincia con maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i comuni già capoluogo di ciascuna provincia oggetto di riordino;
6) sia previsto, all'articolo 4, comma 1, lettera a), che il processo di riordino debba estendersi anche agli uffici territoriali del Governo in parallelo alle misure di riassetto degli enti locali, tenendo conto delle dimensioni territoriali e della popolazione delle nuove province; sia altresì precisato che la consultazione ivi prevista sia attuata, oltre che con gli enti locali, anche con le regioni;
7) sia precisato, all'articolo 4, comma 1, lettera b), che le regioni possono delegare funzioni non solo ai comuni ma anche alle nuove province e che, fino all'approvazione di apposite leggi regionali di riordino, rimangano in capo alle province le funzioni attualmente delegate dalle regioni;
8) siano adeguatamente riformulate le norme su Roma Capitale, al fine di evitare l'eventuale compresenza di un sindaco metropolitano e di un sindaco della città di Roma, entrambi direttamente eletti;

e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito le criticità che si andranno a determinare a seguito della coincidenza dei confini territoriali di provincia e regione in Basilicata, Molise e Umbria.


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ALLEGATO 12

«I poteri pubblici di fronte alla crisi». Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e dei Presidenti delle Commissioni parlamentari. Firenze, 23 novembre 2012.

1. Questioni istituzionali e Federalismo a ritroso.

In questi anni si sono posti spesso ed in maniera anche approfondita questioni istituzionali afferenti sia allo status dell'ordinamento territoriale sia al funzionamento degli organi e delle strutture operative a partire dallo Stato centrale fino al sistema delle Autonomie Locali.
Le questioni istituzionali richiamavano l'esigenza di una Democrazia più partecipativa e diffusa, una migliore funzione dello Stato, i temi socio-istituzionali della sussidiarietà e della solidarietà incardinati sulla persona umana, una più viva presenza del popolo sovrano nella processualità politica e negli esiti amministrativi che comunque sono interconnessi con le norme fondamentali.
Non si dimentichi all'interno del dossier istituzionale il dibattito culturale e politico, proveniente da scuole diverse su uno stadio più avanzato del regionalismo costituzionale. Gli scontri dialettici tra iperregionalisti e regionalisti moderati per trovare una sintesi in una nuova cornice normativa si sono assopiti e sublimati nella legge n. 42 del 2009 sul Federalismo fiscale.
Legge che, insieme con i connessi decreti legislativi attuativi della legge quadro, doveva promuovere un rinnovato protagonismo delle Assemblee e dei Governi regionali. Le vicende recenti e gli smoderati casi di malapolitica hanno messo nel limbo quanto era stato realizzato.
Si rischia oggi, a fronte di un dibattito tenue sul Federalismo, di fare un percorso a ritroso, rimuovendo l'onda lunga della partecipazione governativa e ribadendo la tesi di un nuovo centralismo autarchico. Tema questo che va affrontato comunque, creando una fase preminentemente costituente nella prossima legislatura per dare ordine, sincronia e razionalità alle questioni istituzionali che pure restano, nella grave crisi economica e finanziaria, sullo sfondo.
Occorre una nuova passione istituzionale, una nuova tensione politica, una nuova solidarietà sociale e convergenza politica per dare quel «rise up» al Paese ed al funzionamento degli organi istituzionali.

2. Aporia e precarietà degli Enti Locali.

Nel mare magnum della crisi economica, che vede i Paesi dell'eurozona fortemente dilaniati dal debito pubblico e dalle crescenti, disarmoniche questioni sociali, il sistema delle autonomie locali avverte più fortemente i disagi della mancanza di una politica ordinata.
Gli Enti Locali e le comunità territoriali, che vivono più da vicino il tema della democrazia partecipativa, sono angustiati dalla crisi e, soprattutto, dai rigori e dai parametri necessitanti della legge sulla spending review e di altre leggi incardinate sugli stessi canoni di rientro, rigore e risparmio.
Da una parte le erogazioni del Governo non riescono a coprire il plafond delle spese ordinarie che i Comuni hanno, dall'altra gli stessi Enti Locali, a fronte di entrate sempre più carenti, non riescono a promuovere una politica di bilancio e di programmazione adeguata ai tempi.
I servizi essenziali, le erogazioni primarie, gli interventi sulle questioni più urgenti non trovano i Comuni pronti all'azione


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risolutrice. Si temporeggia sulle difficoltà. Le comunità locali oscillano tra aporia e precarietà, cioè tra difficoltà oggettive, materiali e gestionali ed incertezza o rinvio delle risposte.
Mentre gli Amministratori sognano un'altra polis - le Relazioni di mandato con cui i Sindaci si presentano per chiedere il consenso - la realtà materiale manifesta un altro destino ed una profonda involuzione democratica.
La vulgata antipolitica, con cui talune forze o movimenti narrano le vicende e le difficoltà della politica, certamente in maniera distorta, alienante ed antistorica, contribuisce ad incrementare una forte discrasia sociale ed uno stato di agitazione che può trovare, sull'abbrivo di parole antagonistiche, esiti dolorosamente negativi e drammatici sulla tenuta della coesione sociale.

3. Prospettive ed assetti della democrazia costituzionale.

L'impianto storico della Costituzione non può essere travolto o tormentato continuamente con proposte modificative di questa o di quella parte della legge fondamentale. Certamente la Democrazia, ribadita e confermata dalla Costituzione, deve essere oggi vissuta e dialettizzata in maniera diversa.
I tempi della crisi che viviamo richiedono una paziente retorica istituzionale, un ascolto ed un'attenzione costante dei cittadini, un più equilibrato ordine economico e sociale ispirato ad eguaglianza ed equità. Insomma oggi la Democrazia, così come si è storicamente realizzata, rischia di diventare un «flatus vocis» se non si riappropria dei problemi e delle questioni più vive delle dinamiche sociali.
Una Democrazia che deve essere sempre più rivolta al popolo, che si dovrà pronunciare abbandonando sortite individualistiche o esiti pseudorivoluzionari e richiamandosi a protagonisti d'antan. C'è da fare un discorso sugli assetti attraverso i quali si svolge e manifesta la Democrazia, ma tutto deve essere fatto con regole e procedure che trovano nel Parlamento il loro svolgimento e la loro soluzione.
Nella notte in cui tutte le vacche sono nere - di memoria hegeliana - non può essere travolta perfino la razionalità politica e sconvolta la storia delle Istituzioni del nostro Paese. È necessario creare quindi una nuova stagione per affrontare senza ambagi e tentennamenti le questioni che interessano il funzionamento della Democrazia costituzionale.
Nella Commissione per le Questioni Regionali abbiamo affrontato sia con pubblicazioni monotematiche, sia attraverso le Audizioni ed il dibattito interno molti temi che qui abbiamo esposto, ribadendo in varie occasioni la necessità di riformare lo Stato in senso federalista ed autonomista. Lo Stato si realizza solo se la statualità è diffusa e consolidata sul territorio; questo sarà l'obiettivo politico-istituzionale che bisognerà affrontare dopo questa XVI legislatura per molti aspetti caotica e sovente improduttiva!
Il rapporto sulla legislazione 2012 nasce in un clima difficile e complesso, essendo messe in forse le ragioni dell'azione politica ed il ruolo delle assemblee elettive. Il Parlamento, con l'esaltazione del Governo tecnico, è diventato la camera di registrazione della produzione del Governo e la cassa di risonanza dei disagi profondi che attraversano il Paese.
A fronte di un neocentralismo di un Governo super partes, lo stesso regionalismo storico che si era avviato in un processo istituzionale audace rischia di essere una processualità incoata ed un limite verso il basso dello Stato sovrano. Occorre rilanciare la centralità delle Camere e delle Assemblee regionali in una armonizzazione dialetticamente più efficace fra Parlamento europeo, nazionale e Consigli regionali.
Occorre un nuovo slancio istituzionale ed una nuova rifondazione della res publica in tutte le sue articolazioni, rendendo esplicito ed evidente l'articolo 5 della Costituzione e realizzando una Democrazia ed un'autonomia territoriale sempre più partecipata e diffusa.