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Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti

REGOLAMENTO INTERNO

TITOLO I
NORME APPLICABILI

Art. 1.
(Norme applicabili)

  1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge 6 febbraio 2009, n. 6, di seguito denominata «legge istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera alla quale appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Organizzazione delle attività)

  1. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più Comitati. I componenti di ciascun Comitato sono nominati dal Presidente della Commissione tenendo conto delle indicazioni dei Gruppi, ciascuno dei quali deve avervi un rappresentante. Delle riunioni di ciascun Comitato è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari. Il coordinatore di ciascun Comitato è nominato dal Presidente della Commissione.
  2. I Comitati possono svolgere audizioni in forma libera ed effettuare missioni, previa delegazione da parte della Commissione o dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
  3. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell’affare, può attribuire ad uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.
  4. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.
  5. Il rinnovo della Commissione trascorso un biennio dalla sua costituzione, di cui all’articolo 2, comma 2, della legge istitutiva, comporta anche il rinnovo dei Comitati, i cui componenti possono essere riconfermati.

Art. 3.
(Sostituzione dei componenti della Commissione, dell’Ufficio di Presidenza e dei Comitati).

  1. In caso di dimissioni, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con la stessa procedura di cui all'articolo 2, comma 1, della legge istitutiva.
  2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della Commissione.
  3. Salva diversa disposizione dell’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ciascun componente della Commissione può assistere alle riunioni di ogni Comitato e sostituirne anche temporaneamente i componenti.

Art. 4.
(Partecipazione alle sedute della Commissione).

  1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, salve le seguenti ipotesi:
    • a) la partecipazione di testimoni da escutere o di persone da ascoltare in audizioni libere ai sensi degli articoli 12, 13 e 14;
    • b) la presenza dei componenti della Segreteria di cui all’articolo 20;
    • c) la presenza o la partecipazione dei collaboratori esterni di cui all’articolo 21.

Art. 5.
(Ufficio di presidenza).

  1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vicepresidenti e dai Segretari.
  2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.
  3. Delle riunioni dell’Ufficio di Presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

Art. 6.
(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari).

  1. Il Presidente:
    • a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti ed i soggetti indicati dalla legge istitutiva;
    • b) la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;
    • c) formula e dirama l’ordine del giorno;
    • d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;
    • e) esercita i restanti compiti previsti dal presente Regolamento.
  2. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.
  3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di presidenza, riferendo entro 48 ore all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Art. 7.
(Funzioni dell'Ufficio di presidenza).

  1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori.
  2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi di minoranza.
  3. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.
  4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell’attività della stessa.

TITOLO III
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Convocazione della Commissione).

  1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva, che sono successivamente diramati nelle forme ordinariamente previste per le convocazioni parlamentari.
  2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Si prescinde dal termine quando la convocazione sia effettuata in esito ad un calendario dei lavori già comunicato alla Commissione e la seduta debba svolgersi in un giorno in cui siano previste votazioni alla Camera o al Senato. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.
  3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti della Commissione per la discussione di argomenti di particolare rilevanza, che devono essere specificamente indicati nella richiesta.
  4. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.
  5. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differisce tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 9.
(Numero legale e deliberazioni della Commissione).

  1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
  2. Fatto salvo il caso dell'approvazione delle relazioni al Parlamento di cui all'articolo 18, il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se richiesto da almeno tre componenti e la Commissione stia per procedere a votazione per alzata di mano. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.
  3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell’ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore ad un’ora.
  4. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
  5. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che tre componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 10.
(Pubblicità dei lavori).

  1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge istitutiva, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.
  2. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, tranne nei casi di cui all’articolo 4, comma 2 della legge istitutiva, ovvero negli altri casi decisi dalla Commissione.
  3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.
  4. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.
  5. La Commissione può disporre che per determinate sedute non sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto per tutte le sedute. Dei lavori della Commissione è pubblicato comunque un resoconto sommario.
  6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

TITOLO IV
MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 11.
(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni).

  1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all’articolo 1, comma 3, della legge istitutiva.
  2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari d’inchiesta nei casi previsti dall’articolo 4, comma 3, della legge istitutiva.

Art. 12.
(Attività istruttoria).

  1. La Commissione può acquisire documentazione, notizie ed informazioni avvalendosi di tutti i mezzi di indagine previsti dal codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli esclusi dal comma 3 dell’articolo 1 della legge istitutiva
  2. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nelle forme dell'audizione libera.
  3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

Art. 13.
(Esame di testimoni e confronti).

  1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.
  2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 16.
  3. Le domande sono rivolte ai testimoni dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione, nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.
  5. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

Art. 14.
(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni).

  1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.
  2. I testimoni di cui all'articolo 13 sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporne l'accompagnamento coattivo nelle forme previste dal codice di procedura penale.
  3. Ai testimoni è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico delle loro dichiarazioni perché lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione.

Art. 15.
(Falsa testimonianza).

  1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui all'articolo 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.
  2. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla sua trasmissione all’autorità giudiziaria competente in caso di reati di cui agli articoli da 366 a 370 del codice penale.

Art. 16.
(Denuncia di reato).

  1. Il Presidente della Commissione informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.
  2. Se dal fatto emergono elementi di responsabilità riferibili ad uno dei componenti della Commissione, l'informativa di cui al comma 1 è trasmessa anche al Presidente della Camera.

Art. 17.
(Archivio della Commissione).

  1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, definisce i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la riproducibilità e la trasmissione alle autorità richiedenti. La relativa delibera è comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti.
  2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
  3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. II Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle Camere.
  4. La Commissione cura l’informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti, ai sensi dell’articolo 6, comma 7, della legge istitutiva.
  5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 21 e dal personale amministrativo addetto alla Commissione.
  6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 18.
(Relazione al Parlamento).

  1. La Commissione riferisce al Parlamento,ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge istitutiva, annualmente con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
  2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.
  3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.
  4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 19.
(Pubblicità di atti e documenti).

  1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere resi pubblici nel corso dei suoi lavori.
  2. Contestualmente alla presentazione delle relazioni, la Commissione decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta sono resi pubblici.
  3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell’inchiesta vengono versati nell’archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO V
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 20.
(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione).

  1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e del personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d’intesa tra loro.
  2. Le risorse finanziarie per il funzionamento della Commissione ed il riparto delle spese tra le due Camere sono disciplinati dalla legge istitutiva. Il Presidente concorda con l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la richiesta di incremento delle spese di cui all'articolo 6 della legge istitutiva, dandone comunicazione alla Commissione.

Art. 21.
(Collaborazioni esterne).

  1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione. A tal fine, il Presidente concorda con l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.
  2. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. Su proposta del Presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può deliberare di corrispondere ai collaboratori esterni a tempo pieno un'indennità. Il rimborso delle spese è riconosciuto ai collaboratori esterni esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti ad essi specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio, il trasporto e la ristorazione fruita presso le strutture della Camera dei deputati.
  3. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti di cui all'articolo 4, comma 6, della deliberazione istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Su autorizzazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, possono assistere alle sedute della Commissione; riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.
  4. Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione può revocare l'incarico affidato ai collaboratori esterni.

Art. 22.
(Modifiche al regolamento della Commissione e rinvio alla legge istitutiva).

  1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. La proposta è distribuita agli altri componenti della Commissione.
  2. Per tutto ciò che non è previsto dal presente Regolamento si applica la legge istitutiva.

REGOLAMENTO INTERNO

TITOLO I
NORME APPLICABILI

Art. 1.
(Norme applicabili)

  1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge 6 febbraio 2009, n. 6, di seguito denominata «legge istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera alla quale appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Organizzazione delle attività)

  1. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più Comitati. I componenti di ciascun Comitato sono nominati dal Presidente della Commissione tenendo conto delle indicazioni dei Gruppi, ciascuno dei quali deve avervi un rappresentante. Delle riunioni di ciascun Comitato è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari. Il coordinatore di ciascun Comitato è nominato dal Presidente della Commissione.
  2. I Comitati possono svolgere audizioni in forma libera ed effettuare missioni, previa delegazione da parte della Commissione o dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
  3. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell’affare, può attribuire ad uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.
  4. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.
  5. Il rinnovo della Commissione trascorso un biennio dalla sua costituzione, di cui all’articolo 2, comma 2, della legge istitutiva, comporta anche il rinnovo dei Comitati, i cui componenti possono essere riconfermati.

Art. 3.
(Sostituzione dei componenti della Commissione, dell’Ufficio di Presidenza e dei Comitati).

  1. In caso di dimissioni, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con la stessa procedura di cui all'articolo 2, comma 1, della legge istitutiva.
  2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della Commissione.
  3. Salva diversa disposizione dell’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ciascun componente della Commissione può assistere alle riunioni di ogni Comitato e sostituirne anche temporaneamente i componenti.

Art. 4.
(Partecipazione alle sedute della Commissione).

  1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, salve le seguenti ipotesi:
    • a) la partecipazione di testimoni da escutere o di persone da ascoltare in audizioni libere ai sensi degli articoli 12, 13 e 14;
    • b) la presenza dei componenti della Segreteria di cui all’articolo 20;
    • c) la presenza o la partecipazione dei collaboratori esterni di cui all’articolo 21.

Art. 5.
(Ufficio di presidenza).

  1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vicepresidenti e dai Segretari.
  2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.
  3. Delle riunioni dell’Ufficio di Presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

Art. 6.
Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari).

  1. Il Presidente:
    • a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti ed i soggetti indicati dalla legge istitutiva;
    • b) la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;
    • c) formula e dirama l’ordine del giorno;
    • d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;
    • e) esercita i restanti compiti previsti dal presente Regolamento.
  2. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.
  3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di presidenza, riferendo entro 48 ore all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Art. 7.
(Funzioni dell'Ufficio di presidenza).

  1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori.
  2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi di minoranza.
  3. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.
  4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell’attività della stessa.

TITOLO III
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Convocazione della Commissione).

  1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva, che sono successivamente diramati nelle forme ordinariamente previste per le convocazioni parlamentari.
  2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Si prescinde dal termine quando la convocazione sia effettuata in esito ad un calendario dei lavori già comunicato alla Commissione e la seduta debba svolgersi in un giorno in cui siano previste votazioni alla Camera o al Senato. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.
  3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti della Commissione per la discussione di argomenti di particolare rilevanza, che devono essere specificamente indicati nella richiesta.
  4. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.
  5. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differisce tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 9.
(Numero legale e deliberazioni della Commissione).

  1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
  2. Fatto salvo il caso dell'approvazione delle relazioni al Parlamento di cui all'articolo 18, il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se richiesto da almeno tre componenti e la Commissione stia per procedere a votazione per alzata di mano. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.
  3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell’ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore ad un’ora.
  4. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
  5. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che tre componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 10.
(Pubblicità dei lavori).

  1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge istitutiva, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.
  2. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, tranne nei casi di cui all’articolo 4, comma 2 della legge istitutiva, ovvero negli altri casi decisi dalla Commissione.
  3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.
  4. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.
  5. La Commissione può disporre che per determinate sedute non sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto per tutte le sedute. Dei lavori della Commissione è pubblicato comunque un resoconto sommario.
  6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

TITOLO IV
MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 11.
(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni).

  1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all’articolo 1, comma 3, della legge istitutiva.
  2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari d’inchiesta nei casi previsti dall’articolo 4, comma 3, della legge istitutiva.

Art. 12.
(Attività istruttoria).

  1. La Commissione può acquisire documentazione, notizie ed informazioni avvalendosi di tutti i mezzi di indagine previsti dal codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli esclusi dal comma 3 dell’articolo 1 della legge istitutiva
  2. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nelle forme dell'audizione libera.
  3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

Art. 13.
(Esame di testimoni e confronti).

  1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.
  2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 16.
  3. Le domande sono rivolte ai testimoni dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione, nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.
  5. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

Art. 14.
(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni).

  1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.
  2. I testimoni di cui all'articolo 13 sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporne l'accompagnamento coattivo nelle forme previste dal codice di procedura penale.
  3. Ai testimoni è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico delle loro dichiarazioni perché lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione.

Art. 15.
(Falsa testimonianza).

  1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui all'articolo 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.
  2. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla sua trasmissione all’autorità giudiziaria competente in caso di reati di cui agli articoli da 366 a 370 del codice penale.

Art. 16.
(Denuncia di reato).

  1. Il Presidente della Commissione informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.
  2. Se dal fatto emergono elementi di responsabilità riferibili ad uno dei componenti della Commissione, l'informativa di cui al comma 1 è trasmessa anche al Presidente della Camera.

Art. 17.
(Archivio della Commissione).

  1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, definisce i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la riproducibilità e la trasmissione alle autorità richiedenti. La relativa delibera è comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti.
  2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
  3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. II Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle Camere.
  4. La Commissione cura l’informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti, ai sensi dell’articolo 6, comma 7, della legge istitutiva.
  5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 21 e dal personale amministrativo addetto alla Commissione.
  6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 18.
(Relazione al Parlamento).

  1. La Commissione riferisce al Parlamento,ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge istitutiva, annualmente con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
  2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.
  3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.
  4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 19.
(Pubblicità di atti e documenti).

  1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere resi pubblici nel corso dei suoi lavori.
  2. Contestualmente alla presentazione delle relazioni, la Commissione decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta sono resi pubblici.
  3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell’inchiesta vengono versati nell’archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO V
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 20.
(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione).

  1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e del personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d’intesa tra loro.
  2. Le risorse finanziarie per il funzionamento della Commissione ed il riparto delle spese tra le due Camere sono disciplinati dalla legge istitutiva. Il Presidente concorda con l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la richiesta di incremento delle spese di cui all'articolo 6 della legge istitutiva, dandone comunicazione alla Commissione.

Art. 21.
(Collaborazioni esterne).

  1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione. A tal fine, il Presidente concorda con l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.
  2. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. Su proposta del Presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può deliberare di corrispondere ai collaboratori esterni a tempo pieno un'indennità. Il rimborso delle spese è riconosciuto ai collaboratori esterni esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti ad essi specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio, il trasporto e la ristorazione fruita presso le strutture della Camera dei deputati.
  3. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti di cui all'articolo 4, comma 6, della deliberazione istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Su autorizzazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, possono assistere alle sedute della Commissione; riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.
  4. Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione può revocare l'incarico affidato ai collaboratori esterni.

Art. 22.
(Modifiche al regolamento della Commissione e rinvio alla legge istitutiva).

  1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. La proposta è distribuita agli altri componenti della Commissione.
  2. Per tutto ciò che non è previsto dal presente Regolamento si applica la legge istitutiva.