Doc. II-bis, n. 2




Testo del regolamento della giunta delle elezioni
Modifiche proposte
Art. 16.
(Istruttoria e contraddittorio).
Art. 16.
(Istruttoria e contraddittorio).

1. Sulla base delle dichiarazioni presentate dai deputati e della documentazione esistente agli atti, la Giunta, per il tramite del Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, svolge l'istruttoria sulle cariche, gli uffici e le condizioni soggettive dei deputati, rilevanti ai fini del giudizio sulla compatibilità, ineleggibilità e la decadenza degli stessi.

 
2. Il Comitato, sulla base delle dichiarazioni presentate e della documentazione agli atti, entro sei mesi per i casi di incompatibilità ed entro quattro mesi per i casi di ineleggibilità e decadenza, effettua una delibazione preliminare a seguito della quale:  
a) propone alla Giunta la presa d'atto della compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche o degli uffici ricoperti dai deputati, dell'eleggibilità degli interessati o dell'insussistenza di casi di decadenza; ovvero, la presa d'atto degli intervenuti collocamenti in aspettativa, cessazioni, decadenze, sospensioni e dimissioni dalle predette cariche, uffici, funzioni e condizioni soggettive;  
b) ove constati l'insufficienza degli elementi documentali disponibili ovvero ravvisi la sussistenza di elementi di dubbio, invita il deputato interessato a far pervenire, entro il termine di quindici giorni, ogni utile documentazione e valutazione in merito e, all'esito di tale accertamento, procede alternativamente nei sensi di cui alle lettere a) o c);  
c) ove ravvisi la sussistenza di elementi di incompatibilità, ineleggibilità o cause di decadenza, svolge la necessaria istruttoria in contraddittorio, comunicando le ragioni della ritenuta valutazione al deputato interessato, il quale può trasmettere al Comitato ogni utile controdeduzione entro il termine di quindici giorni, chiedendo eventualmente di essere ascoltato dal Comitato stesso. All'esito di tale fase il Comitato avanza la conseguente proposta alla Giunta.  
  Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
3. Le cause di incompatibilità con il mandato parlamentare previste espressamente da disposizioni costituzionali non formano oggetto di istruttoria in contraddittorio ai sensi del comma 2. In tali casi il Comitato si riunisce non oltre il termine di dieci giorni dall'avvenuta elezione o nomina alla carica incompatibile ovvero dall'avvenuta proclamazione a deputato ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 3, del Regolamento della Camera. Il Comitato, accertata d'ufficio la situazione di perdurante titolarità della carica incompatibile, propone alla Giunta, anche in assenza della formale dichiarazione della carica ai sensi dell'articolo 15, di dichiarare l'incompatibilità.
Art. 17.
(Delibere e procedimento).
Art. 17.
(Delibere e procedimento).

1. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, di accertamento di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, si intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal suddetto Comitato, di accertamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza, s'intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, con gli effetti di cui ai commi 2 e 5. Nei casi in cui non sia previamente intervenuta una fase istruttoria in contraddittorio, la deliberazione di cui al precedente periodo s'intende come delibera di rimessione degli atti al Comitato per l'ulteriore esame ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c).

 
  Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. La Giunta, nella prima seduta utile, prende atto delle proposte formulate dal Comitato di accertamento delle incompatibilità di cui all'articolo 16, comma 3, che si intendono approvate senza procedere a votazioni, salvo che, su proposta di cinque componenti della Giunta, sia deliberato il rinvio degli atti al Comitato per lo svolgimento, entro un termine definito, di un supplemento istruttorio. In tal caso, esaurito il supplemento istruttorio, la Giunta, nella prima seduta utile successiva, assume le conseguenti determinazioni finali.
 

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Le delibere di incompatibilità non possono essere oggetto di richiesta di riesame e sono comunicate immediatamente al Presidente della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro trenta giorni tra il mandato parlamentare e la carica, l'ufficio o la funzione giudicati incompatibili; trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Camera iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di dichiarazione di incompatibilità e la conseguente decadenza dal mandato parlamentare. L'opzione tardiva è inefficace ai fini della deliberazione di decadenza. 2. Salvo quanto previsto al comma 2-bis, le delibere di incompatibilità non possono essere oggetto di richiesta di riesame e sono comunicate immediatamente al Presidente della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro trenta giorni tra il mandato parlamentare e la carica, l'ufficio o la funzione giudicati incompatibili; trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Camera iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di dichiarazione di incompatibilità e la conseguente decadenza dal mandato parlamentare. L'opzione tardiva è inefficace ai fini della deliberazione di decadenza.
 

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Le cause di incompatibilità accertate dalla Giunta ai sensi del comma 1-bis sono immediatamente comunicate al Presidente della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro dieci giorni tra il mandato parlamentare e la carica incompatibile. Trascorso inutilmente tale termine, e salva la possibilità di dimissioni dal mandato parlamentare agli effetti dell'articolo 17-bis, comma 2, del Regolamento della Camera, il Presidente della Camera, nella prima seduta utile, comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, la decadenza dal mandato parlamentare del deputato che non ha optato.

 

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. L'opzione per il mandato parlamentare non è efficace se non è accompagnata dalle dimissioni dalla carica o dall'ufficio incompatibile. A tal fine il deputato è tenuto a trasmettere alla Giunta un documento da cui risulti l'accettazione o la presa d'atto delle dimissioni. In caso di rifiuto o dilazione dell'accettazione o presa d'atto delle dimissioni da parte dell'ente di riferimento, il deputato può far pervenire una sua attestazione sostitutiva con la quale dichiara l'effettiva astensione dalle funzioni e la rinunzia ad ogni connesso emolumento o beneficio. Quando la natura dell'attività non preveda le dimissioni, l'opzione per il mandato parlamentare deve essere accompagnata dalla sola dichiarazione di effettiva astensione dalle funzioni e di rinunzia a ogni eventuale connesso emolumento o beneficio. La Giunta può verificare d'ufficio la documentazione pervenuta e l'effettiva astensione e rinunzia. 3. L'opzione per il mandato parlamentare non è efficace se non è accompagnata dalle dimissioni dalla carica o dall'ufficio incompatibile. A tal fine il deputato è tenuto a trasmettere alla Giunta un documento da cui risulti l'accettazione o la presa d'atto delle dimissioni. In caso di rifiuto o dilazione dell'accettazione o presa d'atto delle dimissioni da parte dell'ente di riferimento, il deputato è tenuto comunque a far pervenire copia della propria lettera di dimissioni dalla carica incompatibile recante il protocollo in arrivo dell'ente di riferimento, accompagnata da una sua attestazione sostitutiva con la quale dichiara l'effettiva astensione dalle funzioni e la rinunzia ad ogni connesso emolumento o beneficio. Quando la natura dell'attività non preveda le dimissioni, l'opzione per il mandato parlamentare deve essere accompagnata dalla sola dichiarazione di effettiva astensione dalle funzioni e di rinunzia a ogni eventuale connesso emolumento o beneficio. La Giunta può verificare d'ufficio la documentazione pervenuta e l'effettiva astensione e rinunzia.
4. L'opzione per la carica giudicata incompatibile comporta le dimissioni dal mandato parlamentare, delle quali l'Assemblea prende atto.  
5. Le delibere della Giunta di accertamento di ineleggibilità e di sussistenza di cause di decadenza dal mandato parlamentare equivalgono a contestazione dell'elezione.  
6. Nei casi in cui sussistano ricorrenti o soggetti interessati in materia di ineleggibilità e decadenza, questi sono ammessi al contraddittorio nella fase istruttoria e, ove rivestano il ruolo di parte, a intervenire alla seduta pubblica di cui all'articolo 13.  


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