Doc. II-bis, n. 5




Art. 1.
(Costituzione della Giunta).

1. La Giunta delle garanzie e delle responsabilità della funzione parlamentare è convocata, per la sua costituzione, dal Presidente della Camera entro tre giorni dalla nomina dei suoi componenti ed è presieduta provvisoriamente dal componente più anziano come deputato o, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età. Le funzioni di segretario sono svolte dal deputato più giovane per età.
2. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano come deputato e, tra deputati di pari anzianità, il più anziano per età.
3. Per l'elezione dei due vicepresidenti e dei tre segretari ciascun componente la Giunta scrive sulla propria scheda, rispettivamente, uno e due nomi. Sono proclamati eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, superiore comunque a un quarto dei votanti. In caso di parità di voti si applica il comma 2.

Art. 2.
(Poteri della Giunta).

1. Nell'ambito della propria attività la Giunta può disporre l'acquisizione di informazioni integrative rispetto a quelle trasmesse al momento della richiesta.
2. La Giunta, qualora nel corso della propria attività riscontri fatti che potrebbero costituire reato, ne dà notizia all'autorità giudiziaria per il tramite del Presidente della Camera.

Art. 3.
(Pubblicità dei lavori e regime degli atti).

1. La pubblicità dei lavori della Giunta è assicurata mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari.
2. Delle riunioni della Giunta è redatto un processo verbale. L'ostensibilità di questo è limitata ai componenti della Giunta ove questa deliberi la seduta segreta.
3. I componenti della Giunta, i funzionari e il personale della segreteria, nonché le persone che a qualunque titolo collaborano con l'attività della Giunta, sono tenuti alla riservatezza su tutte le notizie e le informazioni conosciute in ragione di tale ufficio, salvo che esse abbiano un diverso regime di pubblicità.
4. I documenti coperti da segreto in possesso della Giunta sono accessibili ai soli membri della stessa, che li consultano presso gli uffici e in presenza del personale addetto. È vietata la riproduzione di copie salvo che la Giunta, per le esigenze di consultazione da parte dei suoi membri, deliberi in senso contrario, indicando il numero delle copie consentite.

Art. 4.
(Trattazione).

1. La discussione è introdotta dal presidente della Giunta o da un relatore da lui incaricato.
2. La Giunta invita con avviso scritto il deputato interessato a offrire chiarimenti sui fatti. Se è interessato il Presidente del Consiglio dei ministri, questo può essere ascoltato presso la sua sede. Ove l'interessato non ritenga d'intervenire, il presidente ne constata l'assenza senza impedimento per il prosieguo dell'esame. Quando si procede per reati ministeriali, l'interessato è anche ammesso a consultare gli atti del procedimento che lo riguarda.
3. Al termine della discussione, la Giunta conferisce al relatore il mandato di predisporre una relazione scritta per l'Assemblea. Possono essere presentate relazioni di minoranza. In caso di reiezione di una proposta s'intende assunta la decisione contraria e il mandato a riferire all'Assemblea può essere conferito a un altro componente.
4. Quando sia respinta una proposta di restituire gli atti all'autorità giudiziaria, è avanzata una nuova proposta. In materia di reati ministeriali, la Giunta può proporre la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria solo se ritiene che alla Camera non spetti deliberare ai sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989.

Art. 5.
(Deliberazioni).

1. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non partecipano al voto almeno otto componenti. Sono computati a questo fine anche coloro che abbiano dichiarato di astenersi. Il presidente non è obbligato a verificare se la Giunta sia in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da due componenti e la Giunta stia per procedere ad una votazione per alzata di mano. Non può essere chiesta la verifica del numero legale in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento della Camera.
2. La Giunta vota normalmente per alzata di mano, salvo nel caso dell'articolo 1, a meno che sia richiesta da due componenti la votazione nominale.

Art. 6.
(Termini).

1. La Giunta conclude l'esame delle richieste di deliberazione in materia d'insindacabilità entro sessanta giorni dall'assegnazione.
2. Quando si tratta di richieste inerenti ai casi previsti dagli articoli 68, commi secondo e terzo, e 96 della Costituzione, il termine è di trenta giorni.
3. Quando si tratta di richieste di autorizzazione a eseguire le misure di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1989, il termine è di cinque giorni.
4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi precedenti, il Presidente della Camera nomina un relatore tra i componenti la Giunta, autorizzandolo a riferire oralmente.

Art. 7.
(Ulteriori attività della Giunta).

1. La Giunta, all'esito dell'esame dei fatti oggetto delle deliberazioni, può segnalarli al Presidente della Camera affinché egli proceda ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del Regolamento della Camera.
2. Nelle materie di propria competenza, la Giunta può avvalersi delle procedure d'indagine, informazione e controllo disciplinate dal capo XXXIII del Regolamento della Camera.


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