Doc. IV-quater, n. 18





Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una domanda di insindacabilità del deputato Elio Vittorio Belcastro, in relazione a un procedimento civile pendente presso il tribunale di Monza, iniziato su citazione per danni da Antonio Di Pietro.
La domanda del collega Belcastro, avanzata il 10 novembre 2010 è stata successivamente deferita alla Giunta per le autorizzazioni. Il collegio l'ha esaminata a partire dalla seduta del 9 febbraio 2011. In tale occasione, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Regolamento della Camera il deputato Belcastro è stato ascoltato.
Nella seduta del 23 febbraio 2011 la Giunta ha deliberato di proporre ai colleghi Belcastro e Di Pietro una definizione stragiudiziale della questione. Mentre il collega Di Pietro si è mostrato disponibile a rinunciare all'azione civile se l'onorevole Belcastro avesse fatto una donazione alla comunità Exodus di Don Mazzi, il collega Belcastro invece ha rifiutato ogni ipotesi conciliativa.
Proseguito brevemente nella seduta del 20 luglio 2011, l'esame è venuto a conclusione in quella del 28 luglio 2011.
La valutazione complessiva della maggioranza formatasi presso la Giunta delle autorizzazioni è stata nel senso dell'insindacabilità. Si allegano i resoconti dell'esame per una migliore comprensione dei fatti.
Al riguardo è rilevante ricordare che la vicenda oggetto del procedimento civile è costituita dalla pubblicazione in data 23 gennaio 2010 di un articolo sul Giornale di Milano, dal titolo Una manina salvò Di Pietro, con il catenaccio Tonino bocciato al concorso e ripescato.
In tale articolo a firma di Gianmarco Chiocci (che qui si intende ad ogni fine riportato integralmente) si narra che il Belcastro avrebbe raccolto la confidenza di Felice Filocamo, magistrato in servizio al tempo in cui Antonio Di Pietro sostenne le prove di concorso per la magistratura. Secondo il Filocamo, gli elaborati scritti del dottor Di Pietro non avrebbero superato la valutazione di sufficienza ed egli quindi sarebbe stato escluso dal concorso. Tuttavia questa determinazione dei componenti la Commissione sarebbe stata rovesciata in modo illegittimo da un ordine del presidente della Commissione, il dottor Corrado Carnevale. Quest'ultimo avrebbe ingiunto al Filocamo di rientrare in ufficio e di lacerare il compito del dottor Di Pietro e di far sì che questi ottenesse il passaggio agli esami orali sia pure con il minimo dei voti.
Questo è il contenuto della conversazione di Elio Belcastro col giornalista Chiocci. Quest'ultimo avrebbe poi chiesto conferma di tali notizie allo stesso dottor Filocamo che in buona sostanza, secondo il Giornale, avrebbe confermato. La maggioranza della Giunta ha ritenuto che si tratti di argomenti di evidente interesse politico-parlamentare, trattandosi di una polemica intercorsa tra i due membri della Camera e che comunque nel comportamento di Elio Belcastro non possa essere ravvisato un dolo giacché si trattò di una conversazione carpita in Transatlantico da un cronista.
Inoltre, vertendosi in un procedimento civile, non si può sostenere, come ha fatto il collega Palomba durante l'esame, che l'onorevole Di Pietro rimarrebbe senza tutela giacché la giurisprudenza è ferma nel ritenere che l'insindacabilità copre il parlamentare e non anche la testata che ne riporti le dichiarazioni. La richiesta risarcitoria, pertanto, potrà serenamente essere coltivata nei confronti dell'editore e del cronista.
Per questi motivi a maggioranza la Giunta propone di deliberare che i fatti oggetto del procedimento civile concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Luca R. PAOLINI,
relatore per la maggioranza


ALLEGATO

Estratto dai resoconti delle sedute della Giunta per le autorizzazioni del 9 e 23 febbraio, 16 marzo e 20, 27 e 28 luglio 2011

9 febbraio 2011

(Esame e rinvio).

(Il deputato Elio Vittorio Belcastro si allontana dall'aula).

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), relatore, si sofferma diffusamente sui fatti della causa in titolo, esponendo che la vicenda del concorso a uditore giudiziario di Antonio Di Pietro fu connotata, a quel che gli risulta, da varie vicissitudini e irregolarità. Al proposito, ricorda che già sul Giornale, nel dicembre del 1996, erano emersi fatti analoghi a quelli oggi in discussione, riportati peraltro anche in una successiva biografia a opera di Filippo Facci. Con più specifico riferimento alla citazione per danni notificata al deputato Belcastro, quest'ultimo avrebbe confidato in via privata a un giornalista di aver saputo da Felice Filocamo che l'ammissione agli orali di Antonio Di Pietro non sarebbe stata regolare. Di qui l'articolo apparso sul Giornale del 23 gennaio 2010, dal contenuto pretesamente diffamatorio. Sottolinea che il dottor Filocamo, segretario della commissione di concorso, deve considerarsi una fonte attendibile e che la richiesta di risarcimento di Antonio Di Pietro gli appare eccessiva. Osservato che la diffusione della notizia non è opera diretta del collega Belcastro, rimarca nondimeno che si tratta di fatti di sicuro interesse pubblico e di rilievo politico. Si orienta dunque sin d'ora per l'insindacabilità.

(Viene introdotto il deputato Elio Vittorio Belcastro).

Elio Vittorio BELCASTRO (IR) ricorda che ai tempi dei fatti si trovava in Transatlantico, conversando col deputato Arturo Iannaccone, esprimendo rilievi critici sul moralismo di Antonio Di Pietro. In tale contesto, aveva narrato all'interlocutore di aver saputo da un «correo» di un fatto illecito: Felice Filocamo, segretario della commissione del concorso a uditore giudiziario cui aveva preso parte l'allora vicecommissario di polizia Di Pietro, gli aveva riferito delle lamentele che gli erano pervenute dal presidente della commissione medesima Corrado Carnevale. Di Pietro infatti era stato escluso per l'insufficienza degli elaborati. Carnevale aveva allora sollecitato il Filocamo a «ripescare» quel suo «raccomandato»: ciò che Filocamo fece, riconvocando immediatamente la commissione.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, osserva che il segretario di una commissione di concorso non ha il potere di convocare la commissione, restando questa facoltà in capo al presidente.

Elio Vittorio BELCASTRO (IR) ricorda che Filocamo gli aveva comunicato che la segnalazione in favore di Di Pietro sarebbe pervenuta a Carnevale dai servizi di informazione e che nondimeno tale confidenza non è stata da lui propalata agli organi di stampa. I contenuti della conversazione intercorsa tra lui e Iannaccone in Transatlantico furono dapprima carpiti da un giornalista, di cui non ricorda il nome, e poi oggetto di una telefonata di conferma tra lui e Gianmarco Chiocci. Nel corso della telefonata, egli invitò il Chiocci a svolgere i debiti riscontri presso il Filocamo, il quale, a quel che risulta dall'articolo pubblicato, avrebbe confermato tutto. Ciò anche sulla base della considerazione che i reati eventualmente a lui ascrivibili erano ormai prescritti.

Marilena SAMPERI (PD) deve osservare che - se vi è stata la telefonata di conferma con Chiocci - l'episodio non sarebbe consistito in una confidenza. Ciò del resto emerge chiaramente dall'incipit dell'articolo. Domanda al collega Belcastro se abbia poi presentato atti ispettivi o altri atti parlamentari tipici sulla materia.

Elio Vittorio BELCASTRO (IR) precisa di non aver inteso dare alcun seguito parlamentare alla vicenda, perché il suo modo di fare politica è diverso. Mai avrebbe inteso trascinare il dissidio politico tra lui e Di Pietro sul terreno parlamentare.

Francesco Paolo SISTO (PdL) domanda se le sue critiche a Di Pietro, espresse all'onorevole Iannaccone e carpite fortuitamente dal cronista, fossero da intendere come una risposta a uno specifico intervento parlamentare dell'onorevole Di Pietro.

Elio Vittorio BELCASTRO (IR) risponde affermativamente, sottolineando che in diverse circostanze l'onorevole Di Pietro aveva toccato i temi della moralità pubblica.

Donatella FERRANTI (PD) gli domanda se ricordi precisamente a quale intervento dell'onorevole Di Pietro egli intendesse replicare.

Elio Vittorio BELCASTRO (IR) in realtà reagiva ai comportamenti generali dell'onorevole Di Pietro, che tenta di accreditarsi come figura moralmente integra. Non si trattava quindi di uno specifico discorso parlamentare ma del suo più generale atteggiamento.

Federico PALOMBA (IdV) deve rimarcare anch'egli che la versione della confidenza colta casualmente non regge: l'intervista giornalistica vi è stata ed era del tutto volontaria. Richiamati i precedenti di accertamento della violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo per casi di insindacabilità concessi dalla Camera in modo disinvolto, crede che una deliberazione di insindacabilità sul caso in titolo sarebbe in contrasto anche con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Si riserva comunque di svolgere ulteriori considerazioni nella prossima seduta.

(Il deputato Elio Vittorio Belcastro si allontana dall'aula).

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, poiché stanno per iniziare votazioni nominali in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

23 febbraio 2011

(Seguito dell'esame e rinvio).

(Elio Vittorio Belcastro si allontana dall'aula).

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che una delibera d'insindacabilità sarebbe in contrasto con il diritto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il cui articolo 6 prevede il diritto al giusto processo. La Corte di Strasburgo ha più volte stabilito che l'applicazione fatta dal Parlamento italiano degli istituti immunitari è in contrasto con il diritto a un pieno ed effettivo accesso a una pronunzia giudiziale. Anche la Carta di Nizza, all'articolo 47, prevede il diritto a un pieno accesso al giudice e dopo il trattato di Lisbona, lo stesso articolo 47 e l'articolo 6 CEDU hanno la medesima portata. Negare all'on. Di Pietro il diritto al giudice violerebbe quindi il diritto dell'Unione europea e si potrebbe configurare come un'ipotesi di responsabilità civile della Camera.
Ricorda ai colleghi che sono membri della Commissione giustizia che recentemente (v. seduta del 10 febbraio 2011) in quella sede si è svolta un'audizione informale nella quale è stato affrontato il problema dell'attuazione nell'ordinamento italiano della sentenza della Corte del Lussemburgo del 2006 (caso Traghetti del Mediterraneo). Era accaduto che un giudice italiano aveva deciso una controversia in palese contrasto con il diritto comunitario. La società Traghetti del Mediterraneo aveva cercato di far valere la responsabilità civile del giudice ma ciò non era stato possibile perché la legge italiana del 1988 non prevede una fattispecie di illecito civile nell'errata interpretazione del diritto. Gli risulta che su questo punto è in corso una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia. Se dunque è in contrasto con il diritto dell'Unione europea la mancata previsione dell'interpretazione giuridica errata del giudice come illecito civile, a maggior ragione lo sarà una pervicace applicazione errata e abnorme da parte della Giunta e della Camera di norme costituzionali italiane in chiave palesemente contrastante con i principi del diritto dell'Unione europea. Invita quindi i membri della Giunta a evitare di deliberare in modo da configurare un'ipotetica responsabilità civile della Camera per fatto illecito. Preannuncia, per il caso che la proposta del relatore fosse approvata, la presentazione di una relazione di minoranza e chiede in tal caso che sia informata la Corte dei conti della vicenda che ha dato luogo alla controversia in titolo, per l'evidente danno erariale cagionato dai dottori Carnevale e Filocamo.

Marilena SAMPERI (PD) ritiene che - trattandosi di due parlamentari e conformemente ai precedenti - debba essere esperito il tentativo di conciliazione stragiudiziale della lite.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), nel replicare alle osservazioni del collega Palomba, rileva che trattandosi di un procedimento civile che vede convenuti anche soggetti diversi dal collega Belcastro, l'onorevole Di Pietro troverebbe pur sempre soggetti contro i quali rivalersi. Per il resto, ribadisce la sua opinione nel senso dell'insindacabilità, anche alla luce degli indirizzi del Parlamento europeo.

Maurizio PANIZ (PdL), pur ribadendo il suo consenso per l'impianto della relazione e osservando che in passato il collega Di Pietro si è avvalso dell'immunità in sede europea, apprezza la proposta della deputata Samperi, cui senz'altro si associa e per la riuscita della quale si spenderà volentieri.

Pierluigi MANTINI (UdC), al contrario del collega Paniz, non crede riconducibili alla funzione parlamentare le espressioni del collega Belcastro. Condivide invece l'opportunità di tentare una conciliazione.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, preso atto delle posizioni testé manifestate, conformemente a diversi precedenti, farà pervenire agli interessati l'invito della Giunta a ricercare i margini di una composizione stragiudiziale della questione che possa far venir meno l'oggetto della delibera della Giunta stessa.

16 marzo 2011

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, ricorda che nella seduta del 23 febbraio 2011 si è svolta la discussione sulla domanda d'insindacabilità del collega Belcastro. Al termine della seduta fu concordato di esperire il tentativo di conciliazione, come da prassi. Con lettera del 7 marzo 2011, il collega Antonio Di Pietro si è dichiarato disposto a rinunziare a qualsiasi pretesa risarcitoria per sé ove l'onorevole Belcastro faccia un versamento benefico di 10 mila euro alla comunità Exodus di don Mazzi e smentisca, sul medesimo quotidiano su cui era comparsa l'intervista, i contenuti della medesima. Non è ancora invece pervenuto alcun riscontro dal collega Belcastro.

La Giunta prende atto.

20 luglio 2011

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, rammenta che il tentativo di conciliazione tra l'on. Belcastro e l'on. Di Pietro non è andato a buon fine. Chiede quindi al relatore se intenda formulare una proposta in merito alla domanda in titolo.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), relatore, propone che la Giunta deliberi per l'insindacabilità dei fatti ascritti all'on. Belcastro.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, poiché nessuno insiste per la votazione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

27 luglio 2011

Federico PALOMBA (IdV) auspica che si affronti e si definisca immediatamente la questione - oggi all'ordine del giorno - inerente alla domanda di insindacabilità del collega Belcastro per la causa che lo oppone all'onorevole Di Pietro.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, chiarisce che la domanda cui fa riferimento il collega Palomba non è la prima all'ordine del giorno. Vi si arriverà compatibilmente con la discussione dei punti precedenti. In caso di necessità, essa sarà rimessa all'ordine del giorno della prossima seduta.

28 luglio 2011

(Seguito dell'esame e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, ricorda che, nella seduta di ieri, il collega Palomba ha sollecitato una decisione sul caso del deputato Belcastro. Al proposito rammenta che il relatore Paolini aveva proposto l'insindacabilità.
Federico PALOMBA (IdV) ribadisce il suo voto contrario, anche in virtù della consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ormai espone la Camera a una responsabilità patrimoniale.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), relatore, deve invece ricordare che, non trattandosi di un procedimento penale, non v'è alcuna protezione indebita per il parlamentare, una cui conversazione è stata casualmente carpita da un giornalista in Transatlantico. Resta pertanto convinto della sua proposta. Tutt'al più, l'onorevole Di Pietro potrà rivalersi sulla società editrice del quotidiano.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta del relatore, conferendogli il mandato a riferire all'Assemblea nel senso dell'insindacabilità.


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