La XIII Commissione (Agricoltura),
esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733 definitivo) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio relativo alle norme di commercializzazione (COM(2010)738 definitivo), che fanno parte del cosiddetto «pacchetto qualità» dei prodotti agricoli e alimentari;
visti gli Orientamenti della Commissione europea sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari e sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP), che fanno altresì parte del medesimo «pacchetto qualità»;
visti il programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), il programma di 18 mesi delle presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11) e la relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n.1);
viste le relazioni sui progetti di risoluzione relativi alle suddette proposte di regolamento, approvate dalla Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo rispettivamente il 21 giugno 2011 (COM(2010)733) e il 4 luglio 2011 (COM(2010)738);
preso atto dell'approvazione da parte del Parlamento europeo, in seconda lettura, della proposta di regolamento sulle informazioni alimentari ai consumatori (COM(2008)40);
premesso che:
le suddette proposte sono volte a migliorare la normativa dell'Unione europea nell'ambito della qualità dei prodotti agricoli e alimentari, rendendo consapevoli gli agricoltori, i produttori e i consumatori delle caratteristiche che li valorizzano, nonché a migliorare il funzionamento dei regimi nazionali e privati di certificazione, rendendoli più trasparenti e facilmente comprensibili e, al contempo, meno gravosi per i produttori, gli amministratori e, non ultimi, i consumatori. Tali obiettivi appaiono ampiamente condivisibili, considerato peraltro che parlare di qualità significa parlare di imprese, di piccoli produttori e sostegno alle loro vendite dirette, di addetti, di competenze, di saperi, di consumatori consapevoli;
i regimi di qualità esistenti - denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG), prodotto da agricoltura biologica e prodotto da regioni ultraperiferiche - necessitano di uno sviluppo nel senso di valorizzare i migliori prodotti europei attraverso, ove necessario, definizioni più chiare e maggiore certezza giuridica, nonché una maggiore coerenza e una più efficace tutela internazionale;
la Commissione europea ha presentato il «pacchetto qualità» il 10 dicembre 2010, a seguito di un'ampia consultazione pubblica avviata con la pubblicazione del Libro verde sulla qualità (COM(2008)641), i cui risultati sono confluiti nella Comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli del 28 maggio 2009 (COM(2009)234), che ha definito orientamenti strategici;
le proposte del «pacchetto qualità» tengono conto, altresì, di molti spunti contenuti nella relazione di iniziativa del Parlamento europeo del 25 marzo 2010: «Politica di qualità dei prodotti agricoli: quale strategia seguire?» e si ricollegano:
a) alla comunicazione «La politica agricola comune (PAC) verso il 2020 - rispondere alle sfide future dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio», nella quale, tra l'altro, si sottolinea l'importanza del contributo che la politica della qualità dei prodotti agricoli può offrire ai principi ispiratori della riforma della politica agricola comune, vale a dire il mantenimento della diversificazione delle attività agricole nelle zone rurali e il rafforzamento della competitività, nonché alla risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 sulla richiamata comunicazione;
b) alle priorità stabilite dalla comunicazione «Europa 2020», in particolare all'obiettivo di promuovere un'economia più competitiva;
c) ai principi ispiratori della politica di informazione ai consumatori;
considerato che per l'Italia, leader europeo in termini di prodotti agroalimentari iscritti nel registro comunitario delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette, il «pacchetto qualità» è un elemento chiave e strategico nell'ambito delle prossime decisioni di politica agraria europea e quindi rappresenta un'opportunità da sfruttare al meglio, soprattutto per affermare che le strategie volte a tutelare e garantire la qualità dei prodotti agroalimentari debbono essere incentrate sul concetto di filiera, sul consolidamento del legame con il territorio e sulle specificità delle realtà locali;
preso atto della recente approvazione definitiva, in data 6 luglio 2011, da parte del Parlamento europeo, in seconda lettura, della proposta di regolamento sulle informazioni alimentari ai consumatori (COM(2008)40), che sicuramente rappresenta un primo passo nella direzione dell'obiettivo di garantire ai consumatori la trasparenza e la tracciabilità, nonché la tutela dei valori distintivi delle produzioni di qualità, nonché di addivenire ad una concorrenza leale tra gli agricoltori e produttori di prodotti agricoli aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto;
rilevato altresì che il riconoscimento della qualità dei prodotti europei e del loro modello di produzione deve avvenire sia nel mercato interno sia in quello esterno;
sottolineato che il Parlamento italiano ha approvato una legge sull'etichettatura e tracciabilità (legge 3 febbraio 2011, n.4) che reca norme i cui aspetti più avanzati, in particolare rispetto ai fini del rilancio della competitività oltre che alla tutela della salute, potrebbero trovare opportuno accoglimento da parte delle istituzioni europee;
tenuto conto dell'evoluzione del dibattito in corso presso le istituzioni europee;
tenuto altresì conto delle valutazioni e dei rilievi rappresentati nel corso del ciclo di audizioni svolto dalla Commissione, che hanno consentito di acquisire elementi utili e di raccogliere le istanze dei rappresentanti di numerose organizzazioni delle imprese del settore agricolo;
sottolineata l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico, unitamente al parere approvato dalla XIV Commissione politica dell'Unione europea in data 15 giugno 2011, che si allega;
impegna il Governo a proseguire nella conduzione dei negoziati a livello di Unione europea sottolineando la necessità di seguire gli indirizzi di seguito indicati:
a) per quanto riguarda la proposta di regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733 definitivo):
1) si ritiene che il condivisibile obiettivo di addivenire ad un quadro legislativo unico per i sistemi di qualità, principalmente attraverso una semplificazione delle procedure e il ravvicinamento dei diversi sistemi, non debba in alcun modo mettere in discussione il mantenimento di quegli elementi che consentono di valorizzare e di riconoscere le specificità di singole categorie di prodotti e, al contempo, di mantenere la solidità di base dell'intero sistema. Si raccomanda, in ogni caso, di perseguire l'obiettivo della semplificazione procedurale e della riduzione degli oneri derivanti da adempimenti burocratici;
2) è necessario migliorare l'informazione dei consumatori sui sistemi di qualità europei e sulle modalità di produzione, attraverso misure volte a rafforzare la comunicazione istituzionale a livello europeo, cui destinare adeguate risorse finanziarie, anche al fine di promuovere ed incentivare l'acquisto consapevole di prodotti di qualità;
3) contestualmente alle disposizioni che mirano a riconoscere il ruolo delle associazioni di produttori nella gestione dei prodotti DOP e IGP - in particolare rispetto alle attività volte al miglioramento del funzionamento del sistema - occorre adottare misure concrete in materia di programmazione e gestione della produzione, anche al fine di garantire la stabilità dei mercati. A tale scopo, appare opportuno consentire ai gruppi di pianificare e adeguare l'offerta produttiva alla domanda per prevenire turbative di mercato, previa richiesta di autorizzazione allo Stato membro, nonché di definire le regole per la tutela e l'utilizzo del nome del prodotto DOP e IGP nelle denominazioni di vendita di un prodotto preparato;
4) al fine di addivenire ad una maggiore chiarezza sarebbe opportuno, altresì, specificare meglio la definizione di «gruppi», nel senso di precisare che si tratta di operatori che producono, trasformano o producono e trasformano il prodotto, nonché quella di «fasi di produzione», includendo la trasformazione o l'elaborazione;
5) appare altresì fondamentale l'inserimento del «prodotto dell'agricoltura di montagna» tra le indicazioni facoltative di qualità previste dal Titolo IV della proposta, come peraltro era stato annunciato dalla Commissione nei mesi precedenti l'approvazione del «pacchetto qualità» e come da ultimo sostenuto dalla Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo;
6) sempre relativamente alle indicazioni facoltative di qualità supplementari, si sottolinea che la facoltà della Commissione di riservarne l'uso, mediante atti delegati, stabilendone le condizioni di impiego (articoli 28 e 29 della proposta), dovrebbe tenere conto di quelle esistenti per i prodotti che presentano caratteristiche che li differenziano da altri similari. Ciò consentirebbe di superare alcune problematiche di riconoscimento, anche a livello europeo, di taluni prodotti o produzioni tipiche italiane, quali ad esempio la «passata» di pomodoro o il pomodoro pelato «lungo»;
7) considerato, inoltre, che il registro delle specialità tradizionali garantite (STG) reca prodotti registrati senza riserva del nome, ai sensi del regolamento (CE) n.509/2006, sarebbe opportuno prevedere una procedura di modifica della denominazione ove le stesse intendano adeguarsi alle nuove disposizioni con un nome suscettibile di registrazione e l'automatico inserimento nel registro con riserva del nome;
8) rispetto all'indicazione dell'origine del prodotto, si ribadisce l'opportunità di rendere obbligatoria l'indicazione in etichetta del luogo di origine della materia prima agricola utilizzata, almeno quando non corrisponde a quello previsto nell'ambito dell'indicazione geografica. È comunque indispensabile garantire la coerenza delle norme concernenti tale aspetto presenti nelle diverse proposte legislative e non all'esame delle istituzioni europee, in particolare con le disposizioni recate dal richiamato regolamento sulle informazioni alimentari ai consumatori (COM(2008)40), di imminente pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
9) riguardo al problema dei controlli sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle specialità tradizionali garantite, è necessario che gli Stati membri si dotino, nell'ambito di un quadro di riferimento omogeneo, di autorità competenti per la predisposizione delle misure amministrative e giudiziarie di protezione. A tale scopo appare opportuna un'uniformità nell'ambito dei controlli da perseguire, ad esempio, attraverso la definizione di protocolli da stilare sulla base di precise indicazioni definite a livello europeo. In tale ambito, si segnala che il modello italiano risulta essere tra i più avanzati ed efficaci tale da rappresentare un caso esemplare ai fini della costruzione di migliori pratiche condivise;
10) appare altresì opportuno che le denominazioni registrate siano protette contro qualunque impiego commerciale diretto o indiretto per prodotti che non sono oggetto di registrazione se questi ultimi sono comparabili ai prodotti registrati con tale denominazione o l'uso della stessa consenta di sfruttare la reputazione della denominazione, anche se usati come ingredienti;
11) raccogliendo le preoccupazioni evidenziate dalle regioni, si ravvisa l'opportunità di una approfondita riflessione sulle possibili conseguenze della diversa tutela internazionale tra i vini e bevande spiritose ed i prodotti agroalimentari, un comparto che in termini di fatturato riveste una importanza significativa per la salvaguardia della cultura alimentare europea e del mantenimento dei territori di produzione;
b) per quanto riguarda la proposta di modifica del regolamento (CE) n.1234/2007 relativo alle norme di commercializzazione (COM(2010)738 definitivo):
1) riguardo alla necessità che la fissazione delle norme di commercializzazione tenga conto dell'interesse del consumatore a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, si ravvisa che il riferimento obbligatorio in etichetta al «luogo di produzione» (articolo 112-sexies) dovrebbe essere meno generico, atteso che prevedere un «livello geografico adeguato» e «caso per caso» non appare sufficientemente coerente con quanto da ultimo sancito ad aprile 2011 nella relazione legislativa della Commissione ambiente, tutela dei consumatori e sicurezza alimentare del Parlamento europeo sulla citata proposta di regolamento COM(2008)40, relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, nonché con la previsione dell'indicazione d'origine obbligatoria per tutti i prodotti agroalimentari, stabilita dalla recente normativa nazionale italiana (legge 3 febbraio 2011, n. 4). Pertanto, sarebbe opportuno specificare che per «luogo di produzione» si intende il luogo di coltivazione o allevamento, ossia il paese dal quale proviene il prodotto agricolo non trasformato o utilizzato nella preparazione di un alimento;
2) è indispensabile assicurare da parte dell'Unione europea un livello adeguato di protezione internazionale delle DOP e delle IGP nell'ambito degli accordi bilaterali, dei negoziati WTO (World Trade Organization), nonché delle misure di contrasto alla contraffazione e all'agropirateria, anche attraverso l'istituzione di un registro dei prodotti tutelati;
3) la facoltà della Commissione di adottare atti delegati al fine di stabilire norme di commercializzazione per settore o per prodotto di cui all'articolo 112-sexies della proposta dovrebbe essere limitata ad un periodo di tempo e applicarsi in casi eccezionali, per settori specifici o per rispondere alle crisi di mercato e, comunque, non estendersi a parti essenziali della normativa in vigore, quali ad esempio le definizioni e denominazioni di vendita contenute nell'allegato XII-bis, per le quali è prevista la procedura legislativa ordinaria (articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). È di particolare importanza che in ogni caso nella fase preparatoria degli atti la Commissione proceda alle opportune consultazioni anche con i rappresentanti della filiera produttiva;
4) la procedura ordinaria dovrebbe essere altresì seguita per definire le condizioni alle quali i prodotti importati soddisfano i requisiti di livello equivalente a quelli previsti dalle norme di commercializzazione dell'Unione europea e le eventuali deroghe;
c) per quanto riguarda, infine, gli orientamenti sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari e sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti DOP o IGP:
1) giudicato ampiamente condivisibile l'obiettivo di tutelare la reputazione dei prodotti di qualità, fermo restando il carattere non vincolante delle disposizioni per gli operatori del settore alimentare, si sottolinea l'opportunità che nelle raccomandazioni riguardanti l'impiego della denominazione registrata vi sia un'indicazione precisa delle quantità di ingrediente DOP e IGP da considerare «sufficiente» per potere influenzare le caratteristiche dell'alimento, al fine di evitare che l'indeterminatezza comprometta l'immagine DOP o IGP. Appare, altresì, opportuno il coinvolgimento dei produttori nella definizione delle condizioni di utilizzo dei suddetti ingredienti;
2) si rileva la necessità di riproporre l'introduzione della definizione di «prodotti tradizionali regionali» o di aree omogenee più vaste, che al momento non ha trovato accoglimento, atteso che, come sottolineato, tra gli altri, dall'Associazione delle regioni europee per i prodotti di origine (AREPO), il riconoscimento facoltativo potrebbe rappresentare un'opportunità per alcune piccole produzioni locali di qualità che non sono in grado di intraprendere percorsi più complessi di riconoscimento.
ALLEGATO
La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminate congiuntamente, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733) e la proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo alle norme di commercializzazione (COM(2010)738), che, insieme con gli orientamenti sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari e sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP), costituiscono il «pacchetto qualità»;
valutata positivamente l'iniziativa della Commissione di perseguire il duplice obiettivo di garantire la qualità ai consumatori e un prezzo equo agli agricoltori, definendo per la prima volta una politica globale relativa ai regimi di certificazione, alle indicazioni che conferiscono valore aggiunto alle proprietà dei prodotti agricoli e alle norme di commercializzazione;
considerato che le proposte appaiono conformi al principio di sussidiarietà, in quanto i regimi che disciplinano le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità ne garantiscono la protezione o la riserva in tutto il territorio dell'Unione europea, evitando di addivenire a livelli di protezione diversi da uno Stato all'altro;
rilevato che appare altresì condivisibile quanto sostenuto dalla Commissione europea riguardo alla conformità al principio di proporzionalità, vale a dire che, se da un lato gli agricoltori devono operare una scelta consapevole nel rispettare i vincoli e gli impegni connessi alla commercializzazione di prodotti di qualità nell'ambito dei suddetti regimi, dall'altro i vantaggi di questa politica per tutto il settore agricolo e per i consumatori possono essere conseguiti solo se la partecipazione ai medesimi è aperta a tutti gli agricoltori che lo desiderino e quindi l'obbligo di applicare questi regimi nell'intero territorio di ciascuno Stato membro è proporzionato al raggiungimento dell'obiettivo;
fermo restando che la prima analisi dettagliata di una domanda concernente le denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite può essere effettuata con maggiore efficienza ed efficacia a livello nazionale;
rilevata altresì la necessità che il presente parere sia allegato al documento finale della Commissione XIII (Agricoltura) e trasmesso alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di adoperarsi per assicurare il coordinamento con le altre politiche dell'Unione europea in materia di protezione e informazione dei consumatori, di mercato interno e competitività e di commercio estero. In particolare, appare opportuna un'attenta valutazione dell'iter della proposta di regolamento relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori (COM(2008)40), presentata dalla Commissione il 30 gennaio 2008, che interviene su due settori della legislazione in materia di etichettatura generale dei prodotti alimentari ed etichettatura nutrizionale, rispettivamente disciplinati dalle direttive 2000/13/CE e 90/496/CEE. In tale contesto è indispensabile la massima trasparenza e chiarezza e concordanza, anche dal punto di vista terminologico, sulle indicazioni del «luogo di produzione» - obbligatorie - e «luogo di origine», indicazione che dovrebbe essere specificata, almeno quando il luogo di origine non corrisponde al luogo di produzione; il «luogo di produzione» dovrebbe essere inteso come il luogo di coltivazione o allevamento, ossia il paese dal quale proviene il prodotto agricolo non trasformato o utilizzato nella preparazione o nella produzione di un alimento;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di assicurare il coordinamento con la comunicazione della Commissione europea «La Politica agricola comune (PAC) verso il 2020 - rispondere alle sfide future dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio», in cui si sottolinea l'importanza del contributo che la politica della qualità dei prodotti agricoli può offrire a principi ispiratori della riforma della politica agricola comune: il mantenimento della diversificazione delle attività agricole nelle zone rurali e il rafforzamento della competitività;
c) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di assicurare il coordinamento con le priorità stabilite dalla comunicazione «Europa 2020», in particolare all'obiettivo di promuovere un'economia più competitiva;
d) valuti la Commissione di merito - con riferimento alle modifiche di ordine procedurale introdotte nell'ambito della proposta di regolamento relativa alle norme di commercializzazione (COM (2010)738), volte a razionalizzare l'impianto esistente mediante un meccanismo uniforme, che prevede una delega di poteri alla Commissione - l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di evitare che attraverso tali procedure si proceda a modificare sostanzialmente o a eliminare elementi essenziali della regolamentazione dell'Unione europea, per i quali, ai sensi dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, occorre seguire la procedura legislativa ordinaria; ciò vale in particolare per l'articolo 112-septies della proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo alle norme di commercializzazione (COM (2010)738), che prevede che la Commissione possa adottare, mediante atti delegati, ogni necessaria modifica, deroga, o esenzione con riferimento alle definizioni e alle denominazioni di vendita di cui all'allegato XII-bis. Per eventuali modifiche sostanziali, infatti, sarebbe importante una valutazione caso per caso, previa consultazione adeguata, in particolare con i rappresentanti della filiera produttiva;
e) con riferimento, infine, agli orientamenti sulle migliori pratiche riguardo ai sistemi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari e agli orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP), valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di un approfondimento in ordine alla natura non vincolante di tali disposizioni, che lascia aperto il problema dei controlli ufficiali e della tutela a livello di Unione europea degli schemi di certificazione, anche rispetto a quelli che non si conformeranno alle linee-guida, prospettando problemi di certezza giuridica e disparità di trattamento.
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