Doc. XXII, n. 20




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla pubblicazione del contenuto dell'intercettazione del colloquio tra il deputato Piero Fassino e Giovanni Consorte nel dicembre 2005, nonché sulle conseguenze e sull'uso politico della sua diffusione).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con l'obiettivo di accertare, nell'ambito dell'indagine sul tentativo di acquisizione della Banca nazionale del lavoro da parte della compagnia di assicurazioni UNIPOL, le modalità attraverso le quali il contenuto dell'intercettazione del colloquio tra l'onorevole Piero Fassino e il signor Giovanni Consorte, presidente dell'UNIPOL, benché coperta dal segreto istruttorio, è stato pubblicato dal quotidiano Il Giornale, di proprietà della famiglia del Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi. In particolare, la Commissione deve individuare coloro che nel dicembre 2005 ebbero modo di ascoltare la registrazione del predetto colloquio e verificare se chi ne fosse eventualmente entrato in possesso abbia ostacolato le indagini svolte dalla magistratura o ne abbia fatto uso a fini politici. A questo fine, la Commissione acquisisce tutti gli elementi utili per individuare quali siano i comportamenti posti in essere dai diversi soggetti coinvolti nella vicenda.

Art. 2.
(Composizione e durata).

1. La Commissione è composta da quindici deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei presidenti dei rispettivi gruppi parlamentari, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione dal mandato parlamentare o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.
3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione del suo ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano per età.
5. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dal suo insediamento.
6. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta una relazione alla Camera dei deputati.

Art. 3.
(Poteri e limiti).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e a inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto.
3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 2 sono coperti dal segreto.
4. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari, fino al termine delle stesse.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 5.
2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.
(Organizzazione interna).

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritiene opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


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