Doc. XXII, n. 28




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. È istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle questioni relative alla presenza, all'uso e allo smaltimento dell'amianto nel territorio nazionale, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare:
a) sulla presenza di amianto nel territorio nazionale e sulle forme di censimento dello stesso, anche in considerazione del fatto che le disposizioni vigenti prevedono lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto in discariche non pericolose situate nelle vicinanze dei centri abitati;
b) sulle informazioni fornite ai cittadini in merito alle problematiche connesse all'esposizione all'amianto e alle disposizioni che disciplinano la denuncia del possesso di amianto, nonché sulla necessità di mantenimento dei manufatti in buono stato per evitare che vi siano dispersioni incontrollate di fibre di amianto nell'ambiente e sull'obbligo di rimozione di tali fibre;
c) sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito cittadini esposti all'amianto per motivi di lavoro e no e sull'opportunità di predisporre adeguati studi epidemiologici sulle aree ritenute a rischio;
d) sull'adeguatezza degli istituti di indennizzo, di natura previdenziale e di sostegno al reddito, previsti dall'ordinamento in favore dei soggetti colpiti da esposizione all'amianto;
e) sull'adeguatezza delle forme di sostegno allo smaltimento dell'amianto.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in misura proporzionale al numero dei componenti i gruppi parlamentari.
2. Il Presidente della Camera dei deputati provvede altresì alla nomina, tra i componenti della Commissione, del presidente della Commissione stessa.
3. Con i criteri e la procedura di cui ai commi 1 e 2 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare di uno o più componenti della Commissione.
4. La Commissione elegge, nella prima seduta, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi.

Art. 4.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi idonei, disposti dal Presidente della Camera dei deputati.
2. La Commissione può altresì avvalersi di collaborazioni specializzate, ricorrendo a esperti e a enti, pubblici e privati.

Art. 5.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

Art. 6.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dal suo insediamento e presenta al Presidente della Camera dei deputati una relazione sulle risultanze delle indagini svolte nella quale possono essere indicate proposte di modifica delle disposizioni vigenti anche con riferimento all'individuazione di misure di prevenzione e di assistenza adottabili e all'adeguatezza degli istituti risarcitori, di natura previdenziale e di sostegno al reddito.

Art. 7.

1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere considerate pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione a esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabora con la Commissione stessa o che compie o che concorre a compiere atti di inchiesta o ne ha comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti.

Art. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2012 e di 20.000 euro per l'anno 2013. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare annualmente un aumento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.


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