Commissione parlamentare di controllo sull'attivitą degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
Legge 9 marzo 1989, n. 88
"Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro"
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13
marzo 1989, n. 60
Art. 56
(Istituzione di una Commissione parlamentare di controllo).
- Il controllo parlamentare sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale è esercitato da una Commissione parlamentare, composta da nove senatori e nove deputati nominati in rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere.
- La Commissione vigila: a) sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili; b) sulla programmazione dell'attività degli enti e sui risultati di gestione in relazione alle esigenze dell'utenza; c) sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale.
- Con relazione annuale, i presidenti degli enti di cui al comma 1 espongono la situazione dei rispettivi enti anche al fine di correlare l'attività gestionale degli enti medesimi con le linee di tendenza degli interventi legislativi.
- La Commissione assume le funzioni svolte dalla Commissione parlamentare nominata ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 327, relativa alla vigilanza sugli istituti di previdenza.
- La Commissione e costituita entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.