Doc. II-bis, n. 4




ALLEGATO

IPOTESI DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA CAMERA

1) Il comma 2 dell'articolo 17 del Regolamento della Camera è sostituito dal seguente:

2. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un Regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16. Nel procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato il principio del contraddittorio, fatta eccezione per i procedimenti volti all'accertamento delle cause di incompatibilità previste espressamente da disposizioni costituzionali o individuate in modo inequivoco da specifiche disposizioni di legge; nella fase del giudizio sulla contestazione deve essere altresì assicurato il principio della pubblicità».

2) Il comma 2 dell'articolo 17-bis del Regolamento della Camera è sostituito dai seguenti:

2. Salvo quanto previsto dal comma 2-bis, il Presidente comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, le dimissioni dal mandato parlamentare motivate in relazione alla volontà di optare per una carica o per un ufficio con esso incompatibile.

2-bis. Qualora all'accertamento di cause di incompatibilità con il mandato parlamentare previste espressamente da disposizioni costituzionali non sia seguita l'opzione, il Presidente della Camera, nella prima seduta utile, comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, la decadenza dal mandato parlamentare del deputato che non ha optato. Qualora non sia stata esercitata l'opzione in seguito all'accertamento di cause di incompatibilità previste da disposizioni di legge ordinaria, il Presidente della Camera iscrive la proposta di dichiarazione di incompatibilità e di conseguente decadenza dal mandato parlamentare all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea, la quale delibera sulla proposta; ove, prima della deliberazione dell'Assemblea, sopravvengano le dimissioni dal mandato parlamentare si applica il comma 2».


Frontespizio Relazione Testo articoli