| Testo del regolamento della giunta delle elezioni |
Modifiche proposte |
| Art. 15.
(Obbligo di dichiarare le cariche ricoperte e le funzioni svolte)
| Art. 15.
(Obbligo di dichiarare le cariche ricoperte e le funzioni svolte)
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| Il comma 1 è sostituito dal seguente:
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| 1. Entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera, ovvero dalla data di proclamazione quando avvenga successivamente, e comunque ogni volta che sia richiesto dalla Giunta, ciascun deputato dichiara al Presidente della Camera le cariche e gli uffici di ogni genere che ricopriva alla data della presentazione della candidatura e quelle che ricopre in enti pubblici o privati, anche di carattere internazionale, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte. Qualora un deputato assuma una carica o un ufficio successivamente alla proclamazione, deve renderne dichiarazione ai sensi del presente comma entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla data della nomina o designazione formale alla carica o ufficio, ovvero dall'effettivo esercizio delle relative funzioni, qualora esso sia anteriore alla designazione formale o quest'ultima non sia prevista.
| 1. Entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera, ovvero dalla data di proclamazione quando avvenga successivamente, e comunque ogni volta che sia richiesto dalla Giunta, ciascun deputato dichiara al Presidente della Camera le cariche e gli uffici di ogni genere che ricopriva alla data della presentazione della candidatura e quelle che ricopre in enti pubblici o privati, anche di carattere internazionale, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte. Qualora un deputato assuma una carica o un ufficio successivamente alla proclamazione, deve renderne dichiarazione ai sensi del presente comma entro il termine di quindici giorni, decorrente dalla data della nomina o designazione formale alla carica o ufficio, ovvero dall'effettivo esercizio delle relative funzioni, qualora esso sia anteriore alla designazione formale o quest'ultima non sia prevista. In ogni caso, entro un anno dalla dichiarazione di cui al primo periodo tutti i deputati comunicano al Presidente della Camera l'aggiornamento delle cariche ed uffici ricoperti. Tale dichiarazione è successivamente presentata al Presidente della Camera ogni anno della legislatura. Le cariche, gli uffici e le funzioni e attività dichiarate dai deputati ai sensi del presente comma sono pubblicati sul sito internet della Camera dei deputati.
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| Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
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| 1-bis. Nel caso di inadempienza all'obbligo di dichiarazione di cui al comma 1, il Presidente della Camera diffida il deputato inadempiente a trasmettere la dichiarazione entro il termine di quindici giorni. Nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera ne dà comunicazione all'Assemblea.
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| Art. 16.
(Istruttoria e contraddittorio)
| Art. 16.
(Istruttoria e contraddittorio)
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| Il comma 2 è sostituito dal seguente:
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| 2. Il Comitato, sulla base delle dichiarazioni presentate e della documentazione agli atti, entro sei mesi per i casi di incompatibilità ed entro quattro mesi per i casi di ineleggibilità e decadenza, effettua una delibazione preliminare a seguito della quale:
| 2. Il Comitato, sulla base delle dichiarazioni presentate e della documentazione agli atti, entro quattro mesi dalla dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 1, ovvero entro tre mesi dalla conoscenza di situazioni idonee a configurare una causa di ineleggibilità, anche sopravvenuta, o di incompatibilità, effettua una delibazione preliminare a seguito della quale:
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| a) propone alla Giunta la presa d'atto della compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche o degli uffici ricoperti dai deputati, dell'eleggibilità degli interessati o dell'insussistenza di casi di decadenza; ovvero, la presa d'atto degli intervenuti collocamenti in aspettativa, cessazioni, decadenze, sospensioni e dimissioni dalle predette cariche, uffici, funzioni e condizioni soggettive;
| a) identica;
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| b) ove constati l'insufficienza degli elementi documentali disponibili ovvero ravvisi la sussistenza di elementi di dubbio, invita il deputato interessato a far pervenire, entro il termine di quindici giorni, ogni utile documentazione e valutazione in merito e, all'esito di tale accertamento, procede alternativamente nei sensi di cui alle lettere a) o c);
| b) identica;
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| c) ove ravvisi la sussistenza di elementi di incompatibilità, ineleggibilità o cause di decadenza, svolge la necessaria istruttoria in contraddittorio, comunicando le ragioni della ritenuta valutazione al deputato interessato, il quale può trasmettere al Comitato ogni utile controde
| c) identica;
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| duzione entro il termine di quindici giorni, chiedendo eventualmente di essere ascoltato dal Comitato stesso. All'esito di tale fase il Comitato avanza la conseguente proposta alla Giunta.
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| Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
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| 3. Non si procede all'istruttoria in contraddittorio ai sensi del comma 2 per l'accertamento delle cause di incompatibilità con il mandato parlamentare previste espressamente da disposizioni costituzionali o individuate in modo inequivoco da specifiche disposizioni di legge ordinaria. In tali casi il Comitato si riunisce non oltre il termine di dieci giorni dall'avvenuta elezione o nomina alla carica incompatibile ovvero dall'avvenuta proclamazione a deputato ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e, accertata d'ufficio la situazione di perdurante titolarità della carica incompatibile, comunica al deputato interessato gli esiti del suo accertamento, avanzando la conseguente proposta di dichiarazione di incompatibilità alla Giunta.
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| Art. 17.
(Delibere e procedimento)
| Art. 17.
(Delibere e procedimento)
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| L'articolo è sostituito dal seguente:
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| 1. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, di accertamento di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, si intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal suddetto Comitato, di accertamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza, s'intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, con gli effetti di cui ai commi 2 e 5. Nei casi in cui non sia previamente intervenuta una fase istruttoria in contraddittorio, la deliberazione di cui al precedente periodo s'intende come delibera di rimessione degli atti al Comitato per l'ulteriore esame ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c).
| 1. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, di accertamento di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, si intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal suddetto Comitato, di accertamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza, s'intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, con gli effetti di cui ai commi 3 e 7. Nei casi in cui non sia previamente intervenuta una fase istruttoria in contraddittorio, la deliberazione di cui al precedente periodo s'intende come delibera di rimessione degli atti al Comitato per l'ulteriore esame ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c).
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| 2. La Giunta prende atto delle proposte formulate dal Comitato di accertamento delle incompatibilità ai sensi dell'articolo 16, comma 3, le quali si intendono approvate senza procedere a votazioni, salvo che cinque componenti della Giunta chiedano un rinvio degli atti al Comitato per un supplemento istruttorio. In tal caso il Comitato svolge il supplemento istruttorio entro il termine di sette giorni e nella prima seduta utile la relativa proposta è sottoposta alla Giunta, che ne prende atto definitivamente, ai sensi e per gli effetti del presente comma. Il rinvio degli atti al Comitato può essere deliberato una sola volta.
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| 2. Le delibere di incompatibilità non possono essere oggetto di richiesta di riesame e sono comunicate immediatamente al Presidente della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro trenta giorni tra il mandato parlamentare e la carica, l'ufficio o la funzione giudicati incompatibili; trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Camera iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di dichiarazione di incompatibilità e la conseguente decadenza dal mandato parlamentare. L'opzione tardiva è inefficace ai fini della deliberazione di decadenza.
| 3. Salvo quanto previsto al comma 4, le delibere di incompatibilità non possono essere oggetto di richiesta di riesame e sono comunicate immediatamente al Presidente della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro dieci giorni tra il mandato parlamentare e la carica, l'ufficio o la funzione giudicati incompatibili; trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Camera iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di dichiarazione di incompatibilità e la conseguente decadenza dal mandato parlamentare. L'opzione tardiva per il mandato parlamentare è inefficace ai fini della deliberazione di decadenza.
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| 4. Delle cause di incompatibilità accertate dalla Giunta ai sensi del comma 2 viene data immediata comunicazione al Presidente della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro dieci giorni tra il mandato parlamentare e la carica o ufficio incompatibile. Trascorso inutilmente tale termine, e salva la possibilità di dimissioni dal mandato parlamentare agli effetti dell'articolo 17-bis, comma 2, del Regolamento della Camera, il Presidente della Camera, nella prima seduta utile, comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, la decadenza dal mandato parlamentare del deputato che non ha optato nei casi in cui l'incompatibilità sia prevista espressamente da disposizioni costituzionali; nei restanti casi di cui al comma 3 dell'articolo 16 la proposta di accertamento della incompatibilità e di conseguente decadenza dal mandato parlamentare è esaminata dall'Assemblea ai sensi del comma 3.
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| 3. L'opzione per il mandato parlamentare non è efficace se non è accompagnata dalle dimissioni dalla carica o dall'ufficio incompatibile. A tal fine il deputato è tenuto a trasmettere alla Giunta un documento da cui risulti l'accettazione o la presa d'atto delle dimissioni. In caso di rifiuto o dilazione dell'accettazione o presa d'atto delle dimissioni da parte dell'ente di riferimento, il deputato può far pervenire una sua attestazione sostitutiva con la quale dichiara l'effettiva astensione dalle funzioni e la rinunzia ad ogni connesso emolumento o beneficio. Quando la natura dell'attività non preveda le dimissioni, l'opzione per il mandato parlamentare deve essere accompagnata dalla sola dichiarazione di effettiva astensione dalle funzioni e di rinunzia a ogni eventuale connesso emolumento o beneficio. La Giunta può verificare d'ufficio la documentazione pervenuta e l'effettiva astensione e rinunzia.
| 5. L'opzione per il mandato parlamentare non è efficace se non è accompagnata dalle dimissioni dalla carica o dall'ufficio incompatibile. A tal fine il deputato è tenuto a trasmettere alla Giunta un documento da cui risulti l'accettazione o la presa d'atto delle dimissioni. In caso di rifiuto o dilazione dell'accettazione o presa d'atto delle dimissioni da parte dell'ente di riferimento, il deputato è tenuto comunque a far pervenire copia della propria lettera di dimissioni dalla carica incompatibile recante il protocollo in arrivo dell'ente di riferimento, accompagnata da una sua attestazione sostitutiva con la quale dichiara l'effettiva astensione dalle funzioni e la rinunzia ad ogni connesso emolumento o beneficio. Quando la natura dell'attività non preveda le dimissioni, l'opzione per il mandato parlamentare deve essere accompagnata dalla sola dichiarazione di effettiva astensione dalle funzioni e di rinunzia a ogni eventuale connesso emolumento o beneficio. La Giunta, anche mediante il ricorso a fonti informative pubbliche provviste di valore certificativo, può verificare d'ufficio la documentazione pervenuta, e l'effettiva astensione e rinunzia.
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| 4. L'opzione per la carica giudicata incompatibile comporta le dimissioni dal mandato parlamentare, delle quali l'Assemblea prende atto.
| 6. Identico.
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| 5. Le delibere della Giunta di accertamento di ineleggibilità e di sussistenza di cause di decadenza dal mandato parlamentare equivalgono a contestazione dell'elezione.
| 7. Identico.
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| 6. Nei casi in cui sussistano ricorrenti o soggetti interessati in materia di ineleggibilità e decadenza, questi sono ammessi al contraddittorio nella fase istruttoria e, ove rivestano il ruolo di parte, a intervenire alla seduta pubblica di cui all'articolo 13.
| 8. Nei casi in cui sussistano ricorrenti o soggetti interessati in materia di ineleggibilità e decadenza, questi sono ammessi, ove rivestano il ruolo di parte, a intervenire alla seduta pubblica di cui all'articolo 13, salva la possibilità di rinunciarvi.
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| Art. 18.
(Proclamazione di deputati subentranti)
| Art. 18.
(Proclamazione di deputati subentranti)
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| Il comma 1 è sostituito dal seguente:
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| 1. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, la Giunta si riunisce immediatamente per accertare se il seggio rimasto vacante debba essere attribuito mediante lo svolgimento di elezioni suppletive. Qualora non debba procedersi a tali elezioni, la Giunta accerta quale candidato segue nella graduatoria l'ultimo eletto per la circoscrizione territoriale e la lista interessate.
| 1. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, la Giunta si riunisce immediatamente se il seggio rimasto vacante deve essere attribuito mediante lo svolgimento di elezioni suppletive. Qualora non debba procedersi a tali elezioni, la Giunta accerta preventivamente, in occasione dello svolgimento della verifica dei poteri, i candidati che seguono nella graduatoria l'ultimo eletto per l'unità elettorale territoriale e la lista interessate. Qualora in corso di legislatura un seggio rimanga vacante e la graduatoria dei candidati non eletti della lista interessata abbia subìto variazioni per effetto di fatti sopravvenuti allo svolgimento della verifica dei poteri, la Giunta si riunisce per accertare quale candidato segue nella graduatoria l'ultimo eletto. |